La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell’opposizione, fino all’eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. De Stefano – Rel. Rossi, con la sentenza n. 4277 del 10 febbraio 2023.
IL CASO
La vicenda traeva origine dal decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto alla società debitrice il pagamento di una somma in favore della banca.
L’opposizione al decreto ingiuntivo veniva disattesa in ambedue i gradi di merito e in appello, più precisamente, con sentenza della Corte di Appello di Campobasso.
La Suprema Corte, in accoglimento del motivo di ricorso concernente l’entità degli interessi spettanti sullo scoperto di conto corrente, cassava la sentenza di appello e disponeva rinvio alla Corte d’appello di Napoli, la quale revoca il decreto ingiuntivo e condannava la società debitrice al pagamento della somma dovuta.
In forza di quest’ultima sentenza, la società creditrice intimava il precetto di pagamento avverso il quale veniva sollevata l’opposizione in esame.
LA MOTIVAZIONE
La Suprema Corte, con la sentenza in analisi, ha affermato che non era conforme a diritto la tesi del ricorrente circa la ravvisabilità di un duplice titolo esecutivo: l’uno, costituito dalla combinazione tra il decreto ingiuntivo e la sentenza della Corte di Appello di Campobasso, azionabile in executivis, dopo la pronuncia della Suprema Corte, limitatamente al capitale portato dalle ricevute bancarie, con i relativi interessi; l’altro, rappresentato dalla sentenza resa in sede di rinvio, suscettibile di coatta attuazione unicamente per gli importi ascrivibili a interessi su scoperto di conto corrente (e non già per l’intero credito, come invece illegittimamente intimato).
Per gli Ermellini, infatti, la pretesa creditoria dell’istituto bancario ha trovato fondamento in un decreto ingiuntivo sin dalla sua genesi provvisto di idoneità esecutività e tale attitudine ha conservato pur all’esito dei vari gradi del giudizio di opposizione e fino alla sentenza resa in sede di rinvio, recante espressa statuizione di revoca del provvedimento monitorio.
Secondo il costante indirizzo del giudice della nomofilachia, in ipotesi di integrale rigetto dell’opposizione dispiegata avverso un decreto ingiuntivo, l’unico titolo legittimante l’esecuzione forzata è costituito, in ragione dell’inequivoco disposto dell’art. 653 c.p.c., dal decreto monitorio, quanto a sorte capitale, accessori e spese dallo stesso recati, rappresentando, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute.
Specificamente, il rigetto integrale dell’opposizione è presupposto per il conferimento (o il consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall’art. 642 c.p.c.) di esecutorietà in via definitiva al decreto d’ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell’opposizione al medesimo.
Sicchè, fino a quando “il giudizio di opposizione permanga senza espressa revoca di questo, l’unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto”.
E tale natura di titolo esecutivo del decreto perdura anche quando la sentenza di rigetto dell’opposizione sia cassata con rinvio dalla Suprema Corte.
A conferma di ciò, gli Ermellini hanno rammentato che in ipotesi di estinzione del giudizio di rinvio successiva ad una pronuncia di cassazione di una decisione di rigetto dell’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo si produce il passaggio in giudicato del decreto opposto, ancora una volta in virtù della disposizione dell’art. 653 c.p.c., comma 1, che, limitatamente a questo caso, prevale sul dettato dell’art. 393 c.p.c..
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che il decreto ingiuntivo, dichiarato ab origine provvisoriamente esecutivo, abbia integrato il titolo fondante un’azione esecutiva per la soddisfazione della pretesa ivi accertata per l’intero corso del giudizio e sino alla pronuncia adottata in sede di rinvio dalla Corte d’appello di Napoli, la quale ha espressamente disposto la revoca del decreto stesso e reso statuizione condannatoria sostitutiva, avente ad oggetto il credito dell’istituto bancario nella sua interezza e nelle sue plurime ragioni causali considerato.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È NEPPURE MODIFICABILE O REVOCABILE
Ordinanza | Tribunale Ordinario di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.10.2018 |
IL GIUDICE DEVE PRELIMINARMENTE VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DELLA CAUZIONE A QUANTO RICHIESTO DALL’ART 648 CPC
Sentenza | Cassazione Civile, Sez. III, Pres. Travaglino – Rel. Guizzi | 22.02.2021 | n.4662
NON VI È CADUCAZIONE DEL PIGNORAMENTO ANCORA INCOMPLETO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 22.12.2022 | n.37558
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