L’inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 644 c.p.c. è predicabile nella sola ipotesi in cui manchi del tutto o sia giuridicamente inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nell’ipotesi di nullità o di irregolarità della notifica stessa eseguita nel termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Si è quindi ritenuto che, se la nullità o irregolarità della notifica del decreto abbia impedito all’opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto, sarà proponibile l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c..
Si confina la inefficacia del decreto ingiuntivo alla sola inesistenza della notifica nel termine previsto e si conferisce rilievo alla notifica nulla o irregolare solo per consentire la tardiva istaurazione del giudizio di cognizione mediante opposizione; pertanto, certamente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non può avere alcun effetto nell’ambito di un giudizio di opposizione tempestivamente instaurato.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Trieste, Giudice Daniele Venier, con la sentenza del 23 luglio 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: LA NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO NON PUÒ ESSERE PROPOSTA EX ARTT. 615 E 617 C.P.C.
OCCORRE L’OPPOSIZIONE TARDIVA AI SENSI DELL’ART. 650 C.P.C.
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Frasca – Rel. D’Arrigo | 15.11.2019 | n.29729
DECRETO INGIUNTIVO: I PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DI UN NUOVO TERMINE PER LA NOTIFICA
DECADENZA DA UNA CAUSA NON IMPUTABILE PERCHÉ CAGIONATA DA UN FATTORE ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Felice Angelo Pizzi | 03.02.2020 | n.2444
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