In tema d’imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato.
Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, Pres. Mammone – Rel. Perrino, con la sentenza n. 18520 del 10.07.2019.
La Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha risolto la questione di legittimità ad essa sottoposta, specificando che il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore, escusso dal creditore garantito in caso di insolvenza del debitore, si tassa con l’aliquota del 3% di imposta di registro.
Dopo la stipulazione di una polizza fideiussoria, una compagnia assicurativa aveva pagato ad un terzo alcune somme dovute dal debitore garantito. Il garante aveva chiesto la restituzione, ottenendo nei confronti del debitore principale un decreto ingiuntivo, che subiva dall’Agenzia delle Entrate una tassazione per la registrazione in misura proporzionale, vale a dire quantificata sulla base del valore ingiunto e non in misura fissa.
Si opponeva il debitore principale con ricorso avverso l’Agenzia, assumendo che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto andare esente da imposta oppure scontarla in misura fissa, avendo ad oggetto somme riferibili ad un rapporto, quello nascente dalla polizza fideiussoria, già assoggettato a iva.
Secondo il ricorrente si doveva applicare il principio di alternatività tra iva e imposta di registro. In primo ed in secondo grado l’argomentazione veniva accolta.
Le Sezioni Unite, invece, hanno escluso l’applicazione del principio di alternatività, chiarendo un contrasto interpretativo che la stessa Sezione tributaria della Cassazione aveva alimentato. Da un lato, si era affermata la tesi, condivisa dalla CTR nel caso di specie, a favore della registrazione a tassa fissa del decreto ingiuntivo ottenuto dal garante, sull’assunto che l’obbligazione principale è relativa a operazione soggetta a imposta sul valore aggiunto. Dall’altro, l’interpretazione che aveva escluso, invece, l’unitarietà e l’inscindibilità dell’operazione complessiva. In questo secondo orientamento, era stato dato rilievo al fatto che, nei casi come quello in esame, il titolo da cui deriva il debito principale è distinto dalla polizza fideiussoria, dalla quale trae origine la prestazione di garanzia, e che assume la configurazione di contratto autonomo di garanzia.
Così, una volta scissa l’operazione nei tre rapporti rispettivamente intercorrenti tra debitore principale e creditore (rapporto di valuta), tra creditore e garante e tra garante e debitore principale (rapporto di provvista), si è sottolineato che il garante, con il pagamento, non fa valere nei confronti del debitore corrispettivi di prestazioni soggette ad Iva. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo ottenuto dal primo nei confronti del secondo, al quale non sarebbe applicabile il principio di alternatività, sconterebbe l’imposta di registro con aliquota proporzionale al valore della condanna.
Le Sezioni Unite hanno aderito a questo indirizzo, ribadendo che, nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto dal garante, trova applicazione l’articolo 8, comma 1, lettera b) della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, per il quale, gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, recanti condanna al pagamento di somme o valori, all’imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IMPOSTA REGISTRO: L’AMMISSIONE PASSIVO EX ART. 98 LF VA A TASSA FISSA PER I CREDITI SOGGETTI AD IVA
SI APPLICA IL PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. Grossi – Rel. De Pretis | 13.07.2017 | n.177
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/imposta-registro-lammissione-passivo-ex-art-98-lf-va-a-tassa-fissa-per-i-crediti-soggetti-ad-iva
IMPOSTA REGISTRO: IN MISURA FISSA PER I DECRETI INGIUNTIVI ORIGINATI DA FATTURA
NON SONO APPLICABILE L’IMPOSTA PROPORZIONALE GLI ATTI DELL’A.G. CHE DISPONGONO IL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI SOGGETTI AD IVA
Sentenza | Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Pres. Di Salvo – Rel. Marelli | 19-10-2015 | n.21221
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/imposta-registro-in-misura-fissa-per-i-decreti-ingiuntivi-originati-da-fattura.html
Imposta di registro: il D.I. va tassato in misura fissa anche quando il credito ingiunto afferisce ad una fideiussione
Non è dovuta una distinta tassazione in misura proporzionale sulla fideiussione
Sentenza Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione 28, 01.04.2015, n. 3090/28/15
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/imposta-di-registro-il-d-i-va-tassato-in-misura-fissa-anche-quando-il-credito-ingiunto-afferisce-ad-una-fideiussione.html
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