Il decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3/5/2016) ha nuovamente inciso sull’esecuzione forzata, modificando, tra l’altro, le modalità di attuazione dell’ordine di liberazione da parte del custode disciplinate dall’art. 560 cpc.
Sul punto è noto che il Giudice dell’Esecuzione ordina con provvedimento “non impugnabile” la liberazione dell’immobile al più tardi al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione in tutti i casi in cui il terzo detentore non abbia un titolo opponibile.
Nelle prassi dei vari Tribunali si sono create nel tempo diverse modalità di attuazione dell’ordine di liberazione, che a questo punto, a seguito della conversione, verranno uniformate.
Con il citato decreto legge, infatti, è stato stabilito che il custode provvede all’esecuzione dell’ordine di rilascio“senza l’osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e ss. cpc” ossia delle norme previste nella procedura cd. per consegna o rilascio dell’immobile, che prevedono l’intervento dell’ufficiale giudiziario, previa notifica dell’atto di precetto e del cd. preavviso di rilascio.
In altri termini, è il custode che deve eseguire direttamente l’ordine di liberazione con l’ausilio della forza pubblica, mentre viene escluso l’intervento dell’ufficiale giudiziario, in un’ottica di snellimento e semplificazione delle procedure esecutive.
Le modifiche relative alle modalità di attuazione dell’ordine di liberazione si applicano ai provvedimenti adottati successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e, quindi, anche alle procedure esecutive già pendenti.
Focus
Il custode eseguirà l’ordine di liberazione seguendo le disposizioni impartite dal Giudice dell’Esecuzione solo con ausilio della forza pubblica.
Avv. Giorgia Viola
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