La nota sentenza Lexitor pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea ha portato alla modifica dell’art. 125 sexies TUB attraverso il c.d. Decreto Sostegni Bis convertito con la legge n. 106 del 23 luglio 2021.
Tale riforma può essere applicata ai soli contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore della predetta legge, prevedendo che al consumatore possano essere rimborsati – in caso di estinzione anticipata del contratto – sia i costi recurring che quelli up front.
Il comma 2 dell’art. 11-octies, della legge di conversione stabilisce una netta distinzione fra i contratti stipulati successivamente alla data del 25 luglio 2021 (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo).
In base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis.
La norma, non si limita alla previsione, prima del tutto assente sia nella norma nazionale che nella Direttiva, dei criteri di riduzione dei costi applicabili, ma incide prima di tutto sul previgente testo dell’art.125-sexies TUB (comma 1).
La precedente formulazione dell’art 125 sexies stabiliva che il consumatore avesse diritto a una riduzione del “costo totale del credito” precisando però, in senso limitativo, che essa era pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti “per la vita residua del contratto” (facendo perciò intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi recurring).
L’articolo riformato ha invece statuito chiaramente – in piena osservanza ai dettami della sentenza Lexitor – che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte), così lasciando inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione secondo i criteri poi indicati.
Sull’applicabilità ratione temporis dell’art. 125 sexies TUB il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario con la decisione del 15.10.2021, ha affermato il seguente principio di diritto: “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi fra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.
In conclusione, per effetto del Decreto Sostegni Bis, lo Stato italiano riformando l’art. 125 sexies del TUB ha di fatto posto il Giudice nella condizione di non poter disapplicare la norma.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Torino, Giudice Roberto Accossato, con la sentenza n. 1423 del 10 maggio 2022, che ha ribadito la piena vigenza del meccanismo normativo posto in essere dal legislatore del “Decreto Sostegni-bis” al fine di porre fine al contenzioso “Lexitor” e salvaguardare il legittimo affidamento degli intermediari.
Il diritto al rimborso all inclusive previsto del nuovo art. 125 sexies TUB, in ossequio al dictum dei Giudici di Lussemburgo, troverà applicazione solo per i contratti successivi al 25 luglio 2021.
Per quelli antecedenti, varrà la “vecchia” disciplina: solo i costi “recurring” saranno oggetto di rimborso.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
La scelta del legislatore di lasciare in piedi la distinzione tra costi “up-front” e “recurring” non ammette diverse interpretazioni “adeguatrici”
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Luigi Enrico Calabrò | 28.04.2022 | n.228
“LEXITOR”: Il Legislatore chiude il “caso”
La legge di conversione del “Decreto Sostegni – bis” recepisce l’orientamento dei Giudici di Lussemburgo senza effetti retroattivi
Decreto Legge | 22.07.2021 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lexitor-il-legislatore-chiude-il-caso
Per i contratti ante 25 luglio 2021 vige ancora la distinzione tra costi up front e recurring
Sentenza | Giudice di Pace di Catania, dott. Pancrazio Claudio Gullotta | 07.01.2022 | n.18
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lexitor-il-nuovo-art-125-sexies-tub-si-applica-solo-ai-contratti-successivi-alla-conversione-del-decreto-sostegni-bis
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