Dopo la vendita e il versamento integrale del prezzo, il giudice dell’esecuzione pronuncia il decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato.
Analizzando il contenuto dell’art. 586 del codice di procedura civile si evince che il decreto di trasferimento deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
- la descrizione del bene contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita;
- l’ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, anche successive;
- l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto.
Quanto alla descrizione del bene, è evidente che l’immobile deve poter essere ben individuato con l’indicazione dei dati relativi alla sua natura, al Comune in cui si trova e ai dati catastali.
Il trasferimento del bene espropriato comprende tutti i beni – accessori, frutti e pertinenze – ai quali, a norma dell’art. 2912 del codice civile, estende il pignoramento, salvo che non ricorrano elementi tali da far ritenere che, in sede di vendita, si sia inteso escludere tale estensione.
Con il decreto di trasferimento, il Giudice ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie precedenti e di quelle eventualmente successive, previo aggiornamento delle formalità pregiudizievoli esistenti sull’immobile.
L’ordine è diretto al responsabile del servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia del Territorio.
Le spese sostenute dall’aggiudicatario per la cancellazione delle ipoteche iscritte sull’immobile sottoposto ad espropriazione forzata, sono state riconosciute dalla giurisprudenza come spese di giustizia. Tuttavia è prassi pressoché consolidata porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull’immobile trasferito a carico dell’aggiudicatario, anziché a carico del debitore, mediante apposita postilla inserita nell’ordinanza che autorizza la vendita.
L’acquirente, già aggiudicatario dell’immobile pignorato, con il decreto di trasferimento, acquisisce la proprietà dello stesso.
Il decreto di trasferimento dell’immobile emanato dal giudice dell’esecuzione equivale al rogito notarile, infatti con tale provvedimento il diritto di proprietà sul bene (o altro diritto reale oggetto di pignoramento) viene trasferito all’acquirente e contestualmente viene ordinato al debitore o a eventuali occupanti senza titolo, di lasciare l’immobile.
Il più, il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo a favore dell’acquirente che, divenuto titolare del diritto trasferito, può avvalersi del provvedimento per ottenere la disponibilità materiale dell’immobile.
In virtù di detto titolo, l’acquirente, in caso mancata liberazione volontaria, può esercitare direttamente l’azione esecutiva per il rilascio, non solo nei confronti del debitore e del custode, ma anche verso chiunque si trovi ad occupare il bene senza averne requisito.
L’ordine di rilascio non opera, invece, nei confronti dei soggetti che vantino un contratto di locazione opponibile alla procedura in virtù dell’art. 2923 del codice civile o autorizzato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 560 del codice di procedura civile.
FOCUS
Nel decreto di trasferimento emanato dal Giudice dell’Esecuzione in favore dell’aggiudicatario dopo il versamento del prezzo, devono essere riportate, obbligatoriamente, oltre alle generalità, sia del debitore esecutato che dell’acquirente, con indicazione sia dei loro riferimenti fiscali che della situazione patrimoniale, la descrizione del bene contenuta nell’ordinanza di vendita, l’ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie e l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile.
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