“Il termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio da cui è affetto il bene (qualora integrante gli estremi del c.d. aliud pro alio), si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo la diligenza ordinaria, non rilevando di per sè nè la data di deposito (neppure essendo prescritto da alcuna norma che debba darsene comunicazione a cura della cancelleria o del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c.), nè quella di trascrizione nei RR.II., avente mera funzione di pubblicità dichiarativa”
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Est. Saija, con la sentenza n. 18421 dell’8 giugno 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESECUZIONI IMMOBILIARI: il decreto di trasferimento ha effetti immediati
La cancellazione delle formalità pregiudizievoli va effettuata subito, senza attendere il decorso del termine per l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Di Iasi – Rel. De Stefano | 14.12.2020 | n.28387
La data entro cui l’aggiudicatario deve effettuare il pagamento ha natura sostanziale e non processuale
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Est. Saija | 08.06.2022 | n.18421
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