Nel caso in cui un motore di ricerca conosca l’autore di commenti denigratori e non ottemperi al dovere di controllo né ad eliminare tali contenuti, che possono pregiudicare i diritti inviolabili della persona sanciti dall’art. 2 Cost, è ritenuto responsabile per non avere intrapreso alcuna azione atta ad evitare il comportamento diffamatorio posto in essere dal gestore del sito/blog e non aver tutelato il trattamento dei dati personali.
E’ questo il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Luca Primiceri, con la sentenza n. 1658 del 05.10.2018.
La vicenda ha riguardato una società e il suo presidente del CdA che hanno convenuto in giudizio un motore di ricerca al fine di ottenere l’accertamento dell’avvenuta diffamazione per mezzo della diffusione di un dossier redatto da un blogger e relativo al presidente nonché la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti. In particolare gli attori hanno sottolineato che la responsabilità del motore di ricerca fosse da ricercare nella mancata eliminazione/rimozione dei riferimenti al presidente e alla società.
Si costituiva in giudizio MOTORE DI RICERCA INC. il quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società e chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto.
Si costituiva, altresì, MOTORE DI RICERCA ITALY il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate.
Il Giudice, ha rilevato l’assoluta infondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto il MOTORE DI RICERCA INC., nel 2010, aveva designato MOTORE DI RICERCA ITALY quale suo rappresentante in Italia, anche in relazione all’applicazione del codice privacy e alla normativa sulla tutela dei dati personali.
Orbene, proprio in qualità di rappresentante in Italia di MOTORE DI RICERCA INC., MOTORE DI RICERCA ITALY aveva ricevuto dagli attori diffida a rimuovere i contenuti contestati pubblicati sul sito.
Nel merito, il giudicante ha osservato che, dalla documentazione prodotta, è emersa la fondatezza della domanda finalizzata alla deindicizzazione delle pagine web.
Quanto, poi, alla richiesta risarcitoria, in considerazione del fatto che il webmaster, ottenuto il dissequestro, non ha più pubblicato il dossier, il Giudice ha quantificato il danno nella misura di euro 5.000,00 per ciascuno attore, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Infine, non è stata accolta la richiesta di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del tempo trascorso e della circostanza che il blogger non avesse più ripubblicato il dossier.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ordinato al MOTORE DI RICERCA Italy e MOTORE DI RICERCA Inc., in solido, di cancellare dalle proprie banche dati tutti i collegamenti ipertestuali alle pagine web riferibili agli attori, oltre a condannarli al risarcimento danni e alla refusione delle spese processuali.
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