Testo massima
“L’inosservanza delle regole poste a presidio della valida costituzione
del consesso assembleare può risolversi in un’inosservanza del modello legale o
statutario, ma certamente non può condurre a conseguenze più radicali, pena la
mortificazione delle fondamentali esigenze di certezza e di affidamento che
ispirano la disciplina degli artt.2377 e ss. del codice civile”
E’ questo il principio sancito
dal Tribunale di Taranto, in composizione monocratica in persona del dott. Marcello
Diotaiuti, nella interessante sentenza
n.1257 depositata il 12 giugno 2013.
Il Tribunale ha esaminato la domanda proposta da Tizio nei confronti del
Fallimento della s.r.l. Alfa.
Il Fallimento aveva chiesto in
via monitoria il pagamento di una somma
dovuta a titolo di versamento in conto capitale dal socio Tizio. Il socio era
insorto avverso il decreto ingiuntivo sostenendo che la delibera assembleare
dalla quale traeva origine il credito fosse inesistente poiché assunta con la
partecipazione di uno solo dei soci paritari e quindi in violazione dell’art.34 dello statuto sociale, che prevedeva un quorum costitutivo di tanti soci che
rappresentassero più della metà del capitale sociale.
Il Tribunale ha osservato che già
prima della riforma operata con il D. Lgs. n.6 del 2003, secondo
l’orientamento prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, era da
escludere che una delibera adottata in difformità delle disposizioni di legge o
dello statuto in materia di quorum deliberativi fosse riconducibile alla tipologia
della inesistenza giuridica, trattandosi di un atto formatosi in seno di
un’assemblea composta da soggetti legittimati ad assumerla e conclusasi con la
proclamazione di un determinato risultato consacrato in un verbale debitamente
assoggettato alla pubblicità legale da parte dell’organo a ciò deputato.
Con la riforma si è giunti alla
TIPIZZAZIONE COME IPOTESI DI NULLITA’ O DI ANNULLABILITA’ DEI VIZI MAGGIORMENTE
RILEVANTI, e si è drasticamente
ridimensionato lo spazio riservato alla categoria di CREAZIONE
GIURISPRUDENZIALE DELLA INESISTENZA GIURIDICA.
Il Tribunale ha quindi ritenuto
che “l’inosservanza delle regole poste a
presidio della valida costituzione del consesso assembleare può risolversi in
un’inosservanza del modello legale o statutario, ma certamente non può condurre
a conseguenze più radicali, pena la mortificazione delle fondamentali esigenze
di certezza e di affidamento che ispirano la disciplina degli artt.2377 e ss.
del codice civile”.
Ha, inoltre, osservato il
Tribunale, uniformandosi a consolidata giurisprudenza di legittimità (ex
plurimis Cass. 10.11.2005, n. 21831, Cass. 11.9.1997 n.8938 e Cass. 22.10.1991
n. 11207) che la delibera di approvazione
del bilancio, essendo decorsi i termini per l’impugnazione, ha efficacia
vincolante nei confronti dei soci poiché, sebbene in base all’art.2709 cc i
libri e le scritture contabili facciano prova contro l’imprenditore e non a suo
favore, tale regola non è invocabile nei rapporti tra la società e i soci, che
soggiacciono invece al principio della VINCOLATIVITA’ DELLE DELIBERAZIONI
ASSEMBLEARI, che vale anche nei confronti degli assenti o dei dissenzienti che
non abbiano provveduto a impugnare la delibera nelle forme e nei termini
previsti dalla legge.
Su tali presupposti il Tribunale
ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal socio Tizio nei
confronti del Fallimento della s.r.l. Alfa in quanto infondata.
In tema di validità della
delibera assembleare in caso di errore nel calcolo del quorum si segnala la
sentenza della Corte di Cassazione n.1361/2011, richiamata dal Tribunale di Taranto in base alla quale “La deliberazione con cui una s.p.a.
autorizza l’acquisto di azioni proprie, assunta ai sensi dell’art.2357 cc, legittimamente tiene conto, nel calcolo dei limiti di legge, sia della
riserva da sovrapprezzo delle azioni (divenuta disponibile dopo la
trasformazione della società da cooperativa a s.p.a.), sia dell’aumento di
capitale sociale successivo all’ultimo bilancio approvato; mentre la violazione
del diritto di opzione spettante ai soci o l’errore nel calcolo del quorum
deliberativo possono comportare la mera annullabilità della deliberazione
assembleare“.
Testo del provvedimento
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