Testo massima
La delibera dell’assemblea condominiale affetta da nullità è impugnabile in ogni momento da chiunque vi abbia interesse, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ed è quindi sottratta all’osservanza del termine di impugnazione previsto ex art.1137 cc, che si applica solo alle delibere annullabili.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, sezione seconda, con sentenza n. 22634 pronunziata in data 3 ottobre 2013 con la quale è stato esaminato il ricorso proposto da un condominio, a seguito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di spese condominiali.
In particolare, gli opponenti/condomini rilevavano, nel corso del giudizio di opposizione, che l’impianto di riscaldamento condominiale non serviva, per espressa previsione del regolamento, l’immobile di loro proprietà (un sottotetto poi trasformato in mansarda) e che, pertanto, il suddetto impianto, non poteva intendersi comune.
Sostenevano, quindi, che la richiesta di pagamento delle spese relative ai consumi dell’impianto di riscaldamento condominiale, effettuata in base ad un riparto approvato dall’assemblea, non fosse legittima.
La tesi dei resistenti è stata accolta sia dal giudice di prime cure che da quello di secondo grado, che hanno entrambi escluso che i condomini fossero tenuti al pagamento delle spese di riscaldamento dell’impianto comune richieste dal condominio.
Ebbene, anche gli ermellini con la sentenza in esame hanno ribadito che le delibere dell’assemblea di condominio, adottate a maggioranza, non possono comunque ledere i diritti individuali dei condomini “vertendosi sulla sussistenza del diritto e non sulla mera determinazione quantitativa del riparto spese, per avere il condominio addebitato a detti condomini importi relativi all’impianto di riscaldamento che la sentenza impugnata ha escluso riguardasse i locali siti ai piani sottotetto appartenenti ai resistenti, per espressa disposizione del regolamento condominiale”.
Testo del provvedimento
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