Segnalata da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
L’azione del beneficiario contro la banca emittente si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione dell’assegno circolare.
Lo spirare di detto termine costituisce il dies a quo da cui decorre la prescrizione decennale del diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.
In tal senso depone la l. n. 266/2005, istitutiva del fondo per le vittime di frodi finanziarie, per la quale gli importi dei circolari non riscossi nel termine di tre anni vanno versati al fondo entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade tale termine, con la precisazione che resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. prima, Pres. Di Palma – Rel. Genovese con la sentenza n. 5889 del 12.03.2018.
IL CONTESTO NORMATIVO
L 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMA 345 TER AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA’ DELLO STATO
Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all’articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell’economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo di diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.
IL CASO
In particolare i fatti processuali possono così essere riassunti:
EVENTO | DATA |
Emissione di un assegno circolare a favore della figlia dell’importo di lire 100.000.000 | 30/03/2001 |
Denuncia smarrimento | 11/07/2011 |
Trasferimento somma da banca emittente assegni circolare a FONDO DEPOSITI “DORMIENTI | 28/05/2009 |
Deposito ricorso ex art. 702 bis | |
Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione della ricorrente, ritenendo legittimata soltanto la beneficiaria. | 08/4/2013 |
La Corte di Appello rigettava l’appello, pur correggendo la motivazione del provvedimento impugnato: dichiarava la legittimazione attiva dell’appellante, ma affermava la sussistenza di prescrizione del suo diritto | 28/4/2015 |
Ricorso per cassazione | 2015 |
Ricorreva per cassazione il primo correntista lamentando, con diversi motivi di ricorso, l’inesatto quadro normativo di riferimento della fattispecie in esame e, di conseguenza, l’inesatta definizione del dies a quo da cui decorreva la prescrizione del diritto.
Resisteva con controricorso la Banca concessionaria.
Il Supremo Collegio, soffermandosi preliminarmente sul quadro normativo di riferimento della prescrizione, riteneva che: in linea generale, secondo l’art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, ex art. 2946 c.c., salvo i casi in cui sia diversamente previsto dalla legge, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Passando poi all’esame specifico della disciplina dell’assegno bancario e dell’assegno circolare, chiariva che: con riguardo agli assegni circolari, il R.D. n. 1736 del 1933 all’art. 84, secondo comma, stabilisce che l’azione contro l’emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione; con riferimento all’assegno bancario invece, la cui disciplina si rinviene negli art. 32 e ss., L. 266/05 è previsto un termine diverso (otto giorni) per la presentazione dello stesso all’incasso, trascorso il quale, l’intestatario dell’assegno può ordinare di non pagare la somma, anche se, in mancanza di tale ordine, può comunque essere pagato in un momento successivo (art. 35).
A parere della Suprema Corte dunque, l’assegno bancario si distingue nettamente per struttura e caratteri da quello circolare – che costituisce un titolo di credito all’ordine, emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall’autorità competente, per un importo che sia disponibile presso di esso al momento della emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall’emittente.
Data la diversità di fattispecie e la differenza ontologica tra assegno bancario e assegno circolare deve perciò escludersi una applicazione analogica degli artt. 32 e 35 all’assegno circolare.
Continuando nell’esegesi del quadro normativo di riferimento, la Cassazione ribadiva che l’art. 1 comma 345 ter, della L. n. 266 del 2005, precisa che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui all’art. 84, secondo comma, r.d. n. 1736 del 1933, sono versati al Fondo depositi dormienti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione, restando impregiudicato il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.
Trascorso il termine triennale, il beneficiario non può più ottenere il pagamento dell’assegno e a quel punto il richiedente l’assegno stesso potrà ripetere la provvista (senza necessità di revocare il mandato che è oggettivamente venuto meno).
Dallo spirare del triennio decorre quindi la prescrizione del diritto.
Nella specie, la prescrizione dell’azione della beneficiaria/figlia della correntista nei confronti dell’emittente si verificò il 30.3.2004; quella del diritto della ricorrente alla restituzione della provvista si verificava il 30.3.2014, posteriormente all’inizio della presente causa.
Pr tali ragioni la Suprema Corte ha accolto il ricorso; cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha accolto la domanda della correntista, condannando la Banca concessionaria al pagamento della somma di € 51.645,69, compensando le spese tra le parti per tutti i gradi di giudizio.
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