Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidano con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell’impugnazione l’esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola – di ordine pubblico processuale – stabilita dall’art. 345, comma 3, c.p.c..
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Latina, Giudice Alfonso Piccialli, con la sentenza n. 31 del 9 gennaio 2023.
La sentenza traeva origine dall’appello presentato avverso la sentenza del giudice di prime cure che aveva ritenuto improcedibile la domanda per mancanza di prova dell’omesso invio della messa in mora ai sensi dell’art 145 CDA nei confronti della Compagnia convenuta.
Sul punto l’appellante riconduceva il mancato rinvenimento della messa in mora al fatto che durante l’attività istruttoria probabilmente la copia depositata era andata smarrita, allegando poi con l’atto di appello diffida e messa in mora con prova dell’ avvenuta spedizione e chiedendo quindi dichiararsi la procedibilità della domanda e la sua fondatezza nel merito, come da istruttoria espletata in primo grado, con conseguente condanna della Compagnia convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Si costituiva la Compagnia convenuta chiedendo confermarsi la sentenza oggetto di gravame relativamente all’improcedibilità della domanda e in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata nell’an e nel quantum.
La Corte di Appello rilevava che nell’indice del fascicolo di primo grado di parte attrice il riferimento a “copia racc.ta A/R dell’avv. OMISSIS” fosse troppo generico per ritenere provata sin dal primo grado di giudizio la messa in mora nei confronti della Compagnia convenuta relativa al sinistro oggetto di causa, dal momento che il predetto riferimento non evidenziava alcuna precisazione in merito alla natura e all’oggetto della racc.ta e soprattutto alla data di spedizione e ricezione della stessa né al suo destinatario.
Il giudice di secondo grado evidenziava inoltre che la messa in mora prodotta in sede di Appello non coincideva con quella prodotta sin dal primo grado di giudizio poiché, per quanto uguale il contenuto, diversa era l’impaginazione, atteso che quella originariamente allegata non riportava la sottoscrizione in calce del mittente e soprattutto non vi era allegata la prova dell’avvenuta spedizione e ricezione da parte della Assicurazione convenuta; né era dimostrato che tale produzione allegata nel secondo grado di giudizio (avviso di spedizione e ricevimento) fosse andata smarrita nel corso del primo grado, non essendovi alcun riscontro al riguardo e non facendosi riferimento nell’indice del fascicolo di parte prodotto in primo grado all’allegazione di siffatta documentazione accessoria alla racc.ta, che è come evidenziato è stata solo genericamente descritta.
Per questi motivi, la Corte rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando parte attrice alla refusione delle spese di giudizio in favore della convenuta.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno