In materia di processo telematico, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Acierno – Rel. Scotti, con la sentenza n. 31592 del 14 novembre 2023.
Accadeva che i genitori proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale dei minorenni che accoglieva il ricorso, proposto dal Pubblico Ministero, che dichiarava lo stato di adottabilità dei figli minorenni.
Unitamente all’atto introduttivo, le parti appellanti depositavano istanza di rimessione in termini, segnalando di avere proposto tempestivamente appello depositando la busta telematica; che la busta risultava accettata e consegnata ma che successivamente l’Ufficio giudiziario non aveva comunicato alcun esito risultando la busta ancora in lavorazione.
La Corte di appello con sentenza dichiarava inammissibile l’appello in quanto tardivo, gravando gli appellanti delle spese di lite.
Secondo la Corte di appello, la mancata ricezione da parte degli appellanti della terza e della quarta p.e.c. (missiva di posta elettronica certificata) non avrebbe di per sè inficiato il perfezionamento e la tempestività del deposito telematico, essendo a tal fine sufficiente la ricezione del secondo messaggio contenente la ricevuta di avvenuta consegna.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione i genitori, sulla base di un motivo, volto a denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, e del D.L. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7.
I ricorrenti, infatti, dopo aver ricevuto le p.e.c. con le ricevute di accettazione e di consegna, avevano ricevuto una terza p.e.c. di esito dei controlli automatici, recante informativa di errore imprevisto e necessità di verifiche; dopo la loro richiesta di verifiche, avevano ricevuto solo la p.e.c. n. 4 che informava del rigetto dell’atto per errore di decifratura della busta, insieme ad altre due p.e.c. di analogo contenuto.
La Suprema Corte sul punto afferma che nell’ambito del processo civile telematico la parte depositante riceve quattro messaggi PEC:
- la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore PEC utilizzato dalla parte depositante a fronte dell’invio della busta telematica contenente l’atto da depositare;
- la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della Giustizia;
- il messaggio di esito dei controlli automatici svolti sul messaggio e sulla busta telematica dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia;
- il messaggio di esito dei controlli manuali a seguito dell’intervento della cancelleria di destinazione quando viene accettata la busta telematica.
È ben vero, dunque, che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza. Però , nel caso di specie si era verificato un problema nell’apertura del fascicolo telematico da parte della cancelleria del giudice d’appello.
La Cancelleria del Giudice a quo aveva chiarito che ciò era dipeso dall’interruzione del processo di acquisizione del messaggio telematico, dopo la generazione della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica era stato ricevuto nella casella PEC del Ministero della Giustizia (seconda p.e.c.), per evento ritenuto (correttamente ut supra) dalla stessa sentenza impugnata incolpevole e indipendente da fatto e colpa della parte interessata.
L’atto difensivo non poteva essere letto ed esaminato dal giudice neppure con l’ausilio dei servizi di cancelleria per effetto di un evento fortuito non imputabile alla parte interessata, dopo la ricezione del messaggio di avvenuta consegna.
Pertanto, la Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA MERA ELENCAZIONE IN CALCE NON RIMETTE AL CANCELLIERE LA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres.- Rel. Massimo Ferro | 11.10.2023 | n.28403
TALE QUESTIONE È PRIORITARIA RISPETTO ALL’INAMMISSIBILITÀ
Ordinanza | Cass. civ., Sez. Unite, Pres. Raimondi – Rel. Terrusi | 24.07.2023 | n.22074
CASSAZIONE: IMPROCEDIBILE IN CASO DI OMESSO DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
LA CONOSCENZA DELLA SENTENZA NON È DESUMIBILE DA ALTRI ATTI DEL PROCESSO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Leone – Rel. De Felice | 13.12.2022 | n.36255
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno