La tempestività e la ritualità del deposito telematico è sospensivamente condizionata all’esito positivo dell’intera procedura.
Pur essendo corretto l’orientamento in merito alla necessità, ai fini della tempestività del deposito, di ottenere tutte e quattro le ricevute, soltanto la terza ricevuta, ossia gli esiti di controllo automatici, possono essere valutati come causa di non tempestivo deposito.
Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata.
Soltanto in presenza di errori cd. FATAL (concernenti ad esempio l’impossibilità di elaborazione delle buste, la totale assenza dell’atto nella busta, etc.), allora la Cancelleria è legittimata a rifiutare il deposito telematico.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, dott. Nicola Fascilla, con l’ordinanza del 23.04.2016.
Nella fattispecie in questione, un ricorrente depositava in via telematica ricorso in riassunzione, per il quale venivano tempestivamente generate le ricevuta di accettazione e consegna e la terza ricevuta riportante esito positivo; solo dieci giorni dopo, tuttavia, l’atto veniva rifiutato dalla Cancelleria con la generica dicitura “Altro”, con la conseguenza che il procuratore di parte ricorrente si vedeva costretto ad effettuare nuovamente il deposito il giorno seguente e, quindi, astrattamente, in ritardo rispetto alla scadenza prevista per legge.
La parte convenuta eccepiva la tardività del deposito e chiedeva l’estinzione del giudizio.
Il Tribunale adito, dopo aver chiarito che non risulta sufficiente, ai fini della verifica della tempestività del deposito, la produzione in giudizio delle prime due ricevute, attesa la necessità delle ulteriori due ricevute che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente e nel quale viene dato atto dell’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria, rilevava l’esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e dei documenti depositati dalle parti, entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.
A tal scopo, il Giudice lombardo auspicava l’adozione da parte degli Uffici Giudiziari di ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti, eventualmente ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro tale da privilegiare le attività di back office, rispetto a quelle di front office.
Il Tribunale di Milano, esclusa la presenza, nel caso di specie, di alcuna anomalia di sistema, come dimostrato del resto dall’esito positivo della terza ricevuta ed affermata l’inammissibilità di rifiuto dell’atto da parte della Cancelleria al di fuori dei casi più gravi di errori “FATAL”, disponeva la prosecuzione del giudizio e fissava, all’uopo, la data di nuova udienza.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
PCT: PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI NON RILEVA L’ORARIO DEL DEPOSITO MA SOLO LA GENERAZIONE DELLA RAC
IL DEPOSITO TELEMATICO DELL’ATTO DIFENSIVO È VALIDO ANCHE SE EFFETTUATO DOPO LE ORE 14?
Sentenza Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Rosa Muscio 05-03-2014 n.3115
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