In tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all’esito dei controlli della cancelleria, di un “errore fatale” che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l’accettazione del deposito, oltre a consentirne l’eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art.156 c.p.c., comma 3.
La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall’art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Abete, con l’ordinanza n. 6944 dell’8 marzo 2023.
Il caso riguardava la richiesta di protezione internazionale formulata da un cittadino nigeriano.
La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.
Con decreto il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso esperito dall’istante avverso il provvedimento della commissione, siccome tardivamente proposto, ossia oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento della commissione territoriale competente.
Il Tribunale evidenziava che non vi era margine per accogliere l’istanza di rimessione in termini, siccome il ricorrente non era incorso in decadenza per causa a lui non imputabile.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso l’istante, rilevando che avrebbe meritato accoglimento la domanda di rimessione in termini, soprattutto in considerazione dei pochi minuti di ritardo che avevano segnato il completamento del deposito del ricorso e della circostanza per cui il difensore aveva ricevuto la documentazione indispensabile alla redazione del ricorso soltanto nel tardo pomeriggio dell’ultimo giorno utile per il deposito del ricorso.
Sulla scorta del principio di diritto già menzionato, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che le prospettazioni del ricorrente – secondo cui il proprio difensore aveva provveduto “a disporre il comando del suo deposito telematico tempestivamente nella data del 3.10.2018”; che “per un problema di carattere informatico e telematico, assolutamente imprevisto ed imprevedibile (…), il sistema impiegava parecchi minuti a “caricare” la (…) “busta telematica” ed a completare la sua trasmissione al sistema”; che “pertanto le pec relative alla accettazione, alla consegna ed anche all’esito dei controlli automatici, venivano generate pochi minuti dopo la mezzanotte, quando oramai la data era quella del 4 ottobre 2018” – integrassero gli estremi di una “causa non imputabile” e di un “errore fatale”.
Pertanto, la richiesta di rimessione in termini doveva essere accolta.
Gli Ermellini, quindi, hanno cassato il decreto del Tribunale di Napoli con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
DEPOSITO TELEMATICO: LA TEMPESTIVITÀ È CONDIZIONATA ALL’ESITO POSITIVO DELLA TERZA RICEVUTA
SOLTANTO IN PRESENZA DI ERRORI CD. FATAL, LA CANCELLERIA PUÒ RIFIUTARE L’ATTO
Ordinanza, Tribunale di Milano, Dott. Nicola Fascilla, 23.04.2016
LA SCUSABILITÀ DELL’ERRORE VA ACCERTATA DAL GIUDICE TRAMITE LE INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA CANCELLERIA
Decreto | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi | 12.12.2016
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