ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso degli atti processuali conclusivi che abbiano raggiunto lo scopo loro proprio, essendo visibili e conoscibili dal Giudice e dalle parti cui è consentito pienamente l’esercizio del diritto di difesa, la remissione della causa sul ruolo, per consentire una regolarizzazione funzionale ad uno scopo diverso da quello primario dell’atto processuale che è consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa, si traduce in una violazione del principio della ragionevole durata del processo inammissibile in mancanza di una esplicita statuizione normativa.
L’inosservanza della normativa tecnica costituisce una mera irregolarità in mancanza di una sanzione processuale.
Così si è espresso il Tribunale di Milano, Pres. Gloria Servetti Rel. Rosa Muscio, con la sentenza del 3 febbraio 2016, n. 1432.
Nella fattispecie in esame, in sede di memorie di replica, la difesa di parte attrice chiedeva l’inammissibilità della comparsa conclusionale di parte convenuta in quanto depositata in via telematica in formato pdf immagine (id est scanner) anziché in formato pdf testuale (id est atto nativo digitale) e quindi in difetto di quanto previsto dagli art. 11 del DM 44/2011 ed art. 12 del DM 16.04.2014.
Il Tribunale di Milano rigettava tale richiesta sul presupposto che l’atto processuale conclusivo avesse raggiunto lo scopo.
La disciplina del processo civile telematico, che continua a succedersi nel tempo in modo ben poco coordinato, va contemperata, per quanto non espressamente previsto, con i principi più generali dell’ordinamento processuale civilistico che da esse si ricavano.
Orbene, l’art. 11 del DM 44/2011 e l’art. 12 del DM 16.04.2014 stabiliscono che “L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata”.
Tali articoli hanno dettato le regole tecniche relative alle caratteristiche di forma che l’atto processuale informatico deve avere per essere depositato telematicamente.
A seguito di una attenta disamina delle regole previste dalla normativa tecnica, il Tribunale di Milano ha osservato che la detta disciplina non prevede alcuna sanzione in caso di inosservanza delle stesse e, pertanto, pur consapevole dei diversi indirizzi assunti dalla giurisprudenza di merito, ha ritenuto stabilire che, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l’inosservanza della normativa tecnica costituisca una mera irregolarità.
Quanto chiarito dal Tribunale milanese rappresenta un’applicazione del principio affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie diverse, ma accomunate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate, secondo cui il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo (cfr. da ultimo Cass. Sez. I 20.7.2015 n. 15130, Cass. Sez. II 2.3.2015 n. 4163, Sez, Unite 4.3.2009 n. 5160).
Lo scopo dell’atto processuale, ancorché telematico, è e rimane, infatti, ad avviso di questo Tribunale, quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa. Ciò accade una volta che l’atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria, inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico e reso, dunque, visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti raggiungendo il suo scopo.
La necessità di regolarizzare l’atto depositato telematicamente senza il rispetto della normativa tecnica attraverso un ordine del Giudice è consentita quando occorre assicurare una corretta implementazione del fascicolo informatico e del funzionamento del sistema del PCT, per consentire la prosecuzione del giudizio senza pregiudicare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Ebbene, nel caso di specie, posto che la comparsa conclusionale di parte convenuta, pur essendo uno scanner di immagine, è stata accettata dal sistema del PCT, inserita nel fascicolo processuale telematico, visibile al Giudice e alla parte attrice che nella memoria di replica si è puntualmente difesa nel merito, l’eventuale regolarizzazione del suddetto atto processuale, che imporrebbe una remissione della causa sul ruolo, comporterebbe una retrocessione del processo assolutamente non necessaria e incompatibile con il prevalente principio della ragionevole durata del processo.
Ne discende la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale milanese ovverosia che allorquando gli atti processuali conclusivi (comparsa conclusionale e memoria di replica) raggiungono lo scopo loro proprio, in quanto resi visibili e conoscibili al Giudice e alle parti, che hanno svolto pienamente l’esercizio del diritto di difesa, la remissione della causa sul ruolo, per consentire una regolarizzazione funzionale ad uno scopo diverso da quello primario dell’atto processuale che è consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa, si traduce in una violazione del principio della ragionevole durata del processo inammissibile in mancanza di una esplicita statuizione normativa.
Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione di:
RICORSO PER INGIUNZIONE: VALIDO ANCHE SE DEPOSITATO PER VIA TELEMATICA IN FORMATO “PDF SCANSIONE”
NESSUNA SANZIONE PREVISTA DALLA LEGGE, ESCLUSA LA NULLITÀ E L’INESISTENZA
Sentenza Tribunale di Verona, Est. Andrea Mirenda 05-12-2015
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 122/2016