ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale adito è incompetente se, nel contratto quadro derivato sottoscritto dalla società cliente, è approvata specificamente ex art.1341, comma 2 cc, la clausola compromissoria.
Non sussiste la responsabilità precontrattuale dei dipendenti della banca allorquando la società attrice abbia sottoscritto valida dichiarazione di operatore qualificato e non abbia provato l’esistenza di circostanze tali da escludere detta qualità.
Così ha statuito il Tribunale di Venezia GU Dr.ssa Zanon con sentenza n.1366 dell’08/07/2013 resa nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto contratti derivati proposto da una società contro un Istituto di credito, volto ad ottenere: 1). la declaratoria di nullità dei contratti quadro e dei contratti specifici per mancanza della forma scritta ex art.23 TUF con conseguente restituzione dei flussi negativi derivanti dalle operazioni effettuate; 2). l’irrilevanza e/o l’invalidità della dichiarazione di operatore qualificato; 3). la responsabilità precontrattuale dei dipendenti della banca per violazione degli obblighi informativi con conseguente risarcimento del danno.
In particolare, il Tribunale di Venezia ha dichiarato infondata l’eccezione di nullità dei contratti derivati per mancanza di forma scritta ex art.23 TUF in quanto detta nullità rientra nella categoria delle cd. “nullità di protezione” aventi la finalità di “proteggere” il cliente dagli effetti pregiudizievoli derivanti da un contratto privo di forma scritta e che non svolge la funzione informativa propria di tale strumento.
Invero, il Tribunale ha affermato, che il requisito della forma scritta di un contratto quadro è assolto anche se quest’ultimo è sottoscritto solo dalla parte protetta, ossia dal cliente, considerato che la finalità di cui all’art.23 TUF, ovvero rendere edotto l’investitore dei contenuti informativi prescritti, risulta raggiunta. Nel caso di specie, atteso il difetto di sottoscrizione da parte della banca, il Tribunale, ha ritenuto che la volontà manifestata nei contratti sia comunque imputabile all’Istituto di credito in quanto li ha predisposti ed eseguiti.
Il Tribunale, inoltre, dopo aver ritenuto validi i contratti quadro, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Collegio Arbitrale, in quanto i detti contratti contemplavano la clausola compromissoria che era stata specificamente approvata per iscritto dalla società, come previsto dalla legge.
Infine il Tribunale, ha rigettato la domanda volta ad accertare la responsabilità precontrattuale dei dipendenti della banca, in quanto, stante il valore autoreferenziale della dichiarazione di operatore qualificato, la parte attrice non ha fornito la prova di quali fossero i diversi elementi sulla base dei quali i funzionari avrebbero dovuto evincere l’incompetenza ed inesperienza in materia della società.
Il Tribunale ha, pertanto, accertato la validità dei contratti quadro e conseguentemente dichiarato la propria incompetenza essendo la controversia deferita alla decisione del Collegio arbitrale, ed ha altresì rigettato le domande proposte nei confronti dei dipendenti.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 477/2013