E’ valido un contratto bancario sottoscritto solo dal cliente e non dalla banca e la produzione in giudizio equivale a sottoscrizione, non potendo il cliente invocare la nullità di protezione.
Non convince la decisione della Corte di Cassazione n. 895/16 che ha affermato l’invalidità del contratto quadro non sottoscritto dal bancario atteso che è preferibile l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza n. 17740/15 ha ritenuto valido il contratto, prodotto in causa ma non sottoscritto da un funzionario dell’istituto di Credito.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Parma, Dott. Marco Vittoria, con l’ordinanza del 27.06.2016.
Nel caso in oggetto, una società investitrice conveniva in giudizio la Banca per sentire dichiarare la nullità del contratto di lnterest Rate Swap deducendo vari motivi tra i quali il difetto di forma scritta del contratto quadro, asseritamente privo della sottoscrizione da parte dell’Istituto di credito.
L’attrice nel corso del giudizio di merito, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c, al fine di ottenere la sospensione del pagamento delle somme periodicamente dovute in esecuzione del contratto, o comunque ad ottenere inibitoria alla Banca dal prelievo delle somme dal conto corrente dell’attrice.
Il giudice adito sottolineava la mancanza di un orientamento uniforme in materia di nullità del contatto per difetto di forma da parte della Suprema Corte, evidenziando come la Cassazione, per molto tempo abbia ritenuto valido il contratto prodotto in causa, ma non sottoscritto da un funzionario dell’Istituto di credito (Cass. n. 17740/15), per poi affermare l’invalidità del contratto quadro non sottoscritto dal bancario (Cass. n. 8395/16).
Sul punto, il Tribunale emiliano osservava che il precedente del 2015 risultava essere più convincente, considerato il fatto che il nuovo orientamento non chiariva alcuni profili ricostruttivi della materia, precisamente:
1.per quale motivo il meccanismo di protezione avrebbe dovuto sovvertire la regola della produzione in giudizio del documento da parte del contraente non firmatario;
2.in quale maniera si possa conciliare l’affermazione della necessità della forma scritta come strumento di manifestazione per iscritto della volontà negoziale, con la figura della nullità di protezione;
3.come si configurino i poteri di firma del funzionario di Banca;
4.come possa conciliarsi l’affermazione di una nullità di protezione con la possibilità (pure in astratto) per il cliente di invocare la responsabilità contrattuale dell’Istituto (ipotesi più conveniente dal punto di vista economico);
5.come possa conciliarsi, dal punto di vista sistematico, la figura prescelta della nullità di protezione con la scelta di una tecnica di disciplina (quello della nullità dell’intero contratto quadro) diversa da quella ordinariamente riconducibile alla figura prescelta (l’integrazione del contratto mediante norma dispositiva).
Per quanto suesposto, il Giudice, accogliendo l’orientamento tradizionale, secondo cui la produzione in giudizio del documento da parte del contraente non firmatario risulta equipollente alla sottoscrizione mancante, rilevata, nel caso di specie, l’insussistenza del requisito del fumus boni iuris, rigettava il ricorso e rimandava la decisione sulle spese al giudizio di merito.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI ANCHE LADDOVE SOTTOSCRITTI DAL SOLO CLIENTE
NESSUNA NORMA RICHIEDE LA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE, NÉ MATERIALE, NÉ TEMPORALE, DEL DOCUMENTO CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 17.02.2017 |
CONTRATTI BANCARI: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
IL CORRENTISTA NON PUÒ DOLERSI DELLA MANCATA FIRMA DELLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott Roberto Notaro | 13.02.2017 | n.1924
CONTRATTI BANCARI MONOFIRMA: VALIDI OVE PREDISPOSTI DA BANCA SU PROPRIA MODULISTICA
L’UNICA SOTTOSCRIZIONE RILEVANTE È QUELLA DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Ascoli Piceno, Dott.ssa Mariangela Fuina | 31.01.2017 | n.87
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