ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario non può, in ogni caso, determinare, a norma dell’art.1418 cc, la nullità del cosiddetto contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n.1848 pronunziata in data 20/05/2014 in tema di strumenti finanziari derivati.
Nel caso di specie, una società aveva proposto appello avverso il lodo reso dal Collegio Arbitrale e favorevole all’istituto di credito, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contratto normativo per la prestazione di servizi di investimento nonché del contratto di interest rate swap stipulato con la Banca resistente.
Ad avviso della ricorrente, erroneamente il Collegio Arbitrale aveva riconosciuto ad essa lo status di operatore qualificato, sulla scorta della sua appartenenza (in realtà solo formale) alla categoria degli intermediari finanziari di cui all’elenco previsto dall’art.106 del Testo Unico Bancario, dando vita ad un’applicazione delle norme in materia di prestazione dei servizi di investimento assolutamente contraria a quelle norme imperative che sono il cardine della disciplina di settore dettata dal D.Lgs 58/98 TUF.
Tale circostanza avrebbe comportato la radicale nullità della decisione impugnata.
Ebbene, la Corte di Appello, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, ha preliminarmente rilevato che il fatto che le norme asseritamente violate dagli Arbitri siano “norme imperative” non comporta, di per sé, che il lodo impugnato sia contrario all’ordine pubblico.
Ed infatti, secondo costante giurisprudenza, le norme imperative, benchè inderogabili, perché poste a tutela di interessi generali, non comportano sempre, ove siano violate, la nullità del contratto ex art.1418 cc.
Nel merito della questione, la Corte territoriale ha poi evidenziato richiamando una famosa pronuncia delle SS.UU.(Cass.Civ., SS.UU., sent. del 19.12.2007, n.26724) come, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico degli intermediari finanziari può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove tali violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto quadro, o a responsabilità contrattuale, ed eventualmente alla risoluzione del contratto, qualora si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento compiute in esecuzione del contratto quadro, ma, in ogni caso, deve escludersi che la violazione di tali doveri possa determinare la nullità del contratto.
In estrema sintesi: il cliente che denunci la violazione dei doveri di informazione potrà far valere solo la responsabilità precontrattuale della Banca, ovvero ottenere la risoluzione del contratto, ma giammai conseguire la radicale nullità del negozio stesso.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Appello di Milano, ritenute inammissibili le censure del lodo per gli asseriti errores in iudicando denunciati dalla società ricorrente, ha rigettato l’impugnazione, condannando vieppiù quest’ultima alla integrale rifusione delle spese processuali.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 318/2014