ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di contratti c.d. derivati swap, la forma scritta è richiesta per la validità del contratto-quadro col quale l’intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è soggetta a particolari requisiti di forma.
Non sussiste responsabilità precontrattuale della banca nell’ipotesi di sottoscrizione di contratti derivati swap, ove il cliente abbia confermato con il suo comportamento concludente la linea di investimento suggeritagli dalla banca ante contractum.
Il dolo è causa di annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 c.c. solo se i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il consenso per la conclusione del contratto. La parte ingannata riceve protezione solo se vi sia assenza di negligenza o di colpevole ignoranza in chi se ne proclami vittima.
Questi interessanti principi sono stati affermati dal Tribunale di Torino, in persona del dott. Toscano Vincenzo, con la sentenza del 20.06.2014 in relazione ad una controversia che vedeva contrapposti un cliente ed una banca per l’asserita responsabilità in cui sarebbe incorsa quest’ultima a seguito della sottoscrizione, da parte del cliente, di contratti derivati swap.
Nel caso di specie una SOCIETÀ DI CAPITALI, nel periodo dal 15.03.2000 al 07.03.2007, aveva sottoscritto ben 7 contratti aventi ad oggetto l’acquisto di strumenti derivati ed il suo amministratore aveva rilasciato per ben due volte la dichiarazione di operatore finanziario qualificato di cui all’art. 31 regol. Consob n.11522/98, sia all’inizio del rapporto sia alla data del 07.03.2007, vale a dire al momento della sottoscrizione dell’ultimo contratto di “INTEREST RATE SWAP”.
Stante l’esito negativo delle operazioni, la detta società conveniva in giudizio la banca intermediaria, chiedendo declaratoria di nullità della dichiarazione di operatore qualificato con conseguente risoluzione dei contratti e risarcimento dei danni, nonché l’annullamento dei contratti per dolo ex artt.1439 e 1429 cc, con l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Il Giudice, preliminarmente, ha rigettato la domanda volta alla dichiarazione di nullità della dichiarazione di operatore qualificato, sul presupposto che il requisito della forma scritta riguardi il c.d. contratto-quadro e non anche il modo di formulazione degli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano, poi, impartiti dal cliente all’intermediario, i quali ultimi non hanno una forma predeterminata ma sono rimessi alla libera determinazione negoziale delle parti.
Inoltre, sul punto della responsabilità precontrattuale, il Giudice ha affermato che l’esperienza di un cliente con i contratti c.d. derivati swap, protrattasi per oltre 6 anni, vale a confermare favorevolmente la linea di investimento intrapresa dalla banca. Tale comportamento concludente vale ad escludere qualsivoglia addebito di responsabilità in capo all’intermediario.
Per lo stesso principio, il Giudice ha sostenuto che non sussiste dolo ai sensi dell’art. 1439 c.c. in quanto sulla scorta dell’insegnamento del giudice di legittimità “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c.” (cfr. Cass. n. 14628/2009).
Il contegno serbato dal cliente ha fatto ritenere al Giudice che la parte avesse voluto realmente quel tipo di contratti che, nella specie, si sono protratti per circa 10 ANNI.
In conclusione, tutte le domande sono state rigettate e la parte attrice è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00.
Per approfondimenti in materia di strumenti derivati, si rinvia ai seguenti articoli:
Sentenza | Tribunale di Torino Dott. Silvia Vitro | 24-04-2014 | n.2976
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari | 28-01-2014 | n.978
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 375/2014