ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di intermediazione finanziaria, l’investitore che contesti la dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato avrà l’onere di provare, non soltanto l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di professionalità in materia di strumenti finanziari, ma anche che di tale circostanza l’intermediario finanziario fosse consapevole.
E’ questo il principio di diritto emerso dalla sentenza pronunziata dal Tribunale di Bologna, in persona della dott.ssa Anna Maria Rossi, con sentenza del 07/04/2014 in materia di strumenti finanziari derivati.
Nel caso di specie, la controversia trae origine dall’azione intrapresa da una società nei confronti di una Banca con la quale aveva stipulato un contratto di interest rate swap, con richiesta di annullamento di quest’ultimo, sul presupposto di essersi sentita obbligata a sottoscrivere tale contratto e di aver inconsapevolmente sottoscritto un documento in cui dichiarava di possedere una specifica esperienza e competenza in materia di operazioni in strumenti finanziari.
Costituitasi in giudizio, la Banca deduceva l’infondatezza delle pretese attrici, evidenziando come la società avesse sottoscritto il contratto normativo disciplinante operazioni future di interest rate swap nonché il singolo contratto di swap descritto nei suoi elementi caratteristici, e che avesse contestato la validità del contratto solo in presenza dei primi addebiti negativi.
Ebbene, il Tribunale di Bologna, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha rigettato la domanda avanzata dalla società sul presupposto che la stessa si fosse limitata soltanto a contestare la propria qualifica di operatore qualificato senza provare, in alcun modo, la sussistenza di una situazione discordante, rispetto a quella oggetto di dichiarazione, circa le sue competenze e conoscenze.
Ed infatti, il Giudice ha precisato che, per costante giurisprudenza in materia di strumenti finanziari, la presenza della dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato costituisce una presunzione semplice, vincibile, in caso di contestazione, dalla prova positiva della insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di professionalità in materia di strumenti finanziari e dalla prova della conoscenza, ovvero, conoscibilità in concreto, da parte dell’intermediario, delle circostanze dalle quali poter desumere la reale situazione in cui versi l’investitore nel momento in cui abbia reso siffatta dichiarazione.
Sul punto, e per ulteriori approfondimenti, si rinvia alle seguenti pronunce, già oggetto di commento su questa rivista:
1.DERIVATI: LA DICHIARAZIONE DI COMPETENZA ED ESPERIENZA È PROVA UNICA E SUFFICIENTE DELL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
2.DERIVATI: REQUISITI DI VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI OPERATORE QUALIFICATO
3.OPERATORE QUALIFICATO: LE CONOSCENZE TECNICHE E LA CAPACITÀ DI VALUTARE I RISCHI SONO LE STESSE DI QUELLE DELLA BANCA
4.VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO ONERE DELLA PROVA
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 338/2014