ISSN 2385-1376
Testo massima
La parte che non ha materialmente sottoscritto il contratto per il quale sia richiesta dalla Legge la forma scritta, può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, sia producendolo in giudizio, sia manifestando stragiudizialmente alla controparte, per iscritto, la volontà di avvalersi del contratto, sempreché tale conferma non sopraggiunga dopo che la controparte abbia già revocato il proprio assenso, ciò rendendo impossibile la formazione dell’accordo contrattuale.
La volontà di dar corso al contratto, e quindi anche alla clausola compromissoria in esso inserita, manifestata dalla Banca attraverso la comunicazione degli estratti conto relativi agli addebiti, equivale alla materiale sottoscrizione del documento contrattuale ed è idonea a soddisfare il requisito di forma di cui all’art. 23 T.U.F.
Così si è espressa la Corte di Cassazione (Sezione Sesta, Pres. Di Palma Rel. Scaldaferri), con l’ordinanza n. 17740 del 07.09.2015, che ha definitivamente sgombrato il campo da qualsivoglia oscillazione giurisprudenziale in materia di requisiti di forma dei contratti tra investitore ed intermediario finanziario, anche riguardo ai contratti derivati, con particolare riferimento alla (mancata) sottoscrizione degli stessi da parte della Banca.
Trattasi di tema già ampiamente dibattuto (e risolto, in senso favorevole agli istituti di credito) dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di contratti bancari, qui in rilievo con una pronuncia di particolare importanza, per aver affermato la validità anche dei contratti di investimento in strumenti derivati, laddove materialmente sottoscritti dal solo cliente-investitore.
La produzione in giudizio e prima ancora la manifestazione per iscritto di voler dar corso alle pattuizioni equivale, infatti, alla materiale sottoscrizione del contratto da parte della banca intermediaria, risultando comunque integrati i requisiti di forma di cui all’art.23 T.U.F.
Sancita, per questa via, la piena validità del contratto, non fa eccezione l’eventuale circostanza che al c.d. contratto-quadro acceda una clausola compromissoria, che devolva le controversie in ordine all’applicazione del contratto ad un Collegio Arbitrale, clausola da ritenersi senza dubbio valida ed efficace.
Dall’analisi del caso sottoposto all’esame della Corte è possibile prendere le mosse per comprendere appieno l’importanza dei principi espressi (e, per certi versi, ribaditi) dagli Ermellini.
IL CASO
La società Alfa stipulava con un istituto bancario contratto di mutuo ipotecario e, contestualmente, acquisiva un prodotto finanziario derivato a copertura del rischio di rialzo del tasso variabile convenuto per il mutuo (c.d. interest rate swap).
Successivamente, a seguito di scissione totale della predetta società, veniva costituita la società Beta, cui era stato trasferito l’intero patrimonio della prima, nonché il sopra richiamato contratto di mutuo. Anche la società Beta accendeva conto corrente presso la medesima Banca, sul quale venivano addebitate sia le rate di mutuo che le passività dell’operazione sul prodotto derivato.
Sulla scorta di tali circostanze fattuali, le due società convenivano in giudizio la Banca, contestando, per mancanza di valida pattuizione, gli addebiti di interessi principali ed anatocistici e di commissioni operati dall’istituto di credito sui relativi conti correnti, chiedendo declaratoria di nullità del contratto di acquisto del prodotto finanziario derivato, con conseguente condanna della Banca alla restituzione dei relativi importi addebitati sui medesimi conti correnti.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale, relativamente al contratto di acquisto del prodotto finanziario derivato, eccepiva l’incompetenza del Tribunale in virtù di clausola compromissoria inserita nel contratto quadro, sottoscritto dalla società Alfa. Quest’ultima, all’uopo, replicava deducendo la nullità del predetto contratto-quadro, in ragione della mancanza di sottoscrizione da parte della Banca.
Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla Banca, dichiarava la propria incompetenza funzionale, essendo la controversia devoluta al Collegio Arbitrale in base a quanto pattuito dalle parti, ritenendo così pienamente valido ed efficace il contratto quadro, anche in assenza della materiale sottoscrizione da parte dell’istituto.
Avverso tale provvedimento, le due società proponevano regolamento di competenza.
LA DECISIONE
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e dichiarato la competenza del Collegio Arbitrale di cui alla clausola compromissoria, condannando le società ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto prive di fondamento le doglianze vertenti sulla mancanza della sottoscrizione della banca in calce al contratto recante la clausola compromissoria, ritenendo che “il requisito della forma scritta, prescritto per la clausola compromissoria, sussista, nella specie, anche se il documento rappresentativo del contratto nel quale è inserita la clausola stesa reca materialmente la sola sottoscrizione della società Alfa, e non anche quella della controparte Banca”.
In applicazione di tale principio, il Collegio ha affermato che “la mancanza di sottoscrizione in calce al contratto in cui figura apposta la clausola compromissoria è per l’appunto sopperita, prima ancora che dalla produzione del contratto nel giudizio dinanzi al Tribunale, dalla comunicazione ad entrambe le società degli estratti conto relativi agli addebiti da essa annotati nei rispettivi conti correnti, tra i quali pacificamente figuravano gli addebiti relativi al contratto di investimento nel prodotto finanziario derivato. [
] La volontà della banca di dar corso al contratto, e quindi anche alla clausola compromissoria in esso inserita, risultava ormai già manifestata per iscritto alle controparti, ancorché in forma equivalente alla materiale sottoscrizione del documento contrattuale, con la comunicazione degli estratti conto in attuazione delle obbligazioni pattuite”.
Irrilevante, in base alle citate argomentazioni, anche la circostanza che la banca avesse prodotto in giudizio il contratto non sottoscritto solo dopo che le società (odierne) ricorrenti avevano citato l’istituto stesso innanzi al giudice ordinario, così manifestando una volontà contraria al regolamento contrattuale sottoscritto. L’intermediario, infatti, aveva già manifestato la volontà di dar corso al contratto in via stragiudiziale attraverso la comunicazione periodica degli estratti conto recanti gli addebiti relativi al rapporto contestato. Tanto basta, per la parte predisponente, ad integrare la sottoscrizione del contratto.
Trattasi di principio già consolidato con riferimento, in generale, ai contratti bancari, ma che la Cassazione aveva già esteso e ribadito anche con riguardo al disposto di cui all’art.23 TUF, con pronunce recenti espressamente richiamate nell’ordinanza in esame (precisamente, Cass.Civ. 4564/12 ed, ex multis, n.2256/07; n.7075/04).
Dunque anche i contratti-quadro aventi ad oggetto l’investimento in strumenti finanziari derivati sono validi anche se sottoscritti dal solo investitore (sempre che la Banca abbia manifestato la volontà di dar corso alle pattuizioni prima che sia intervenuta un’eventuale volontà di revoca dell’assenso della controparte) e, vieppiù, non è in discussione la validità della clausola compromissoria, anche con riferimento al disposto di cui all’art.1341 secondo comma c.c. (approvazione specifica delle clausole derogative della competenza), atteso che la necessità di sottoscrizione in tal caso si riferisce al soggetto che evidentemente non ha predisposto la clausola stessa.
Conseguenze, quelle tratte relativamente alla società Alfa, che la Corte ha esteso anche alla società Beta, dal momento che con l’operazione di scissione ad essa era stato trasferito l’intero patrimonio della scissa società Alfa, “e quindi non solo il rapporto avente ad oggetto il contratto di mutuo, ma anche quello avente ad oggetto il contratto di investimento finanziario all’epoca in corso”.
Per tutti i motivi esposti, la Corte è addivenuta al rigetto integrale del ricorso, con ingente condanna alle spese per le società investitrici.
Sul tema, “caro” a questa Rivista poiché oggetto classico di contestazione nel contenzioso bancario, si segnalano i seguenti contributi, a supporto del principio espresso dalla pronuncia in esame.
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI, ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CLIENTE È TENUTO A DIMOSTRARE LA VIOLAZIONE DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA EX ART. 117 TUB
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 11-07-2015 | n.8647
CONTRATTI BANCARI: NON È NECESSARIA LA FIRMA DELLA BANCA SUI MODULI DALLA STESSA PREDISPOSTI
LA FORMA SCRITTA È INTEGRATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Torino, dott.ssa Cecilia Marino | 01-06-2015 | n.3993
CONTRATTI BANCARI: SU MODULI PRESTAMPATI, NON È NECESSARIA FIRMA FUNZIONARIO
È SUFFICIENTE VOLONTÀ DI AVVALERSI COME MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 28-04-2015 | n.682
CONTRATTO BANCARIO: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE SEGUITA DALL’ESECUZIONE DEL RAPPORTO
LA FIRMA DEL FUNZIONARIO NON È NECESSARIA TRATTANDOSI DI CONTRATTI FORMATI SU MODULI PREDISPOSTI DALLA BANCA STESSA
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Ciro Caccaviello | 30-09-2014
CONTRATTI BANCARI: LEGITTIMI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLO DAL CLIENTE
PURCHE’ SIANO STATI INVIATI GLI ESTRATTI CONTO AL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Margherita Monte | 04-08-2014
CONTRATTI BANCARI: SONO VALIDI ANCHE IN ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
LA FORMA SCRITTA È REGOLA PREDISPOSTA NELL’INTERESSE SOSTANZIALE DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 12-11-2013
Testo del provvedimento
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