Provvedimento segnalato da Roberto Rusciano di Napoli
L’art. 23 TUF prevede a pena di nullità da farsi valere solo dal cliente che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
Deve ritenersi che la forma scritta, prevista a pena di nullità dall’art. 23 TUF e dall’art. 30 Reg. Consob 11522/1998, si riferisce solo al contratto-quadro e non ai singoli ordini di investimento che non sono soggetti a vincoli di forma.
Assolvendo la previsione di nullità ad una funzione protettiva dell’investitore, in particolare volta al riequilibrio dell’assetto informativo, il contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari sottoscritto dal solo cliente e non anche dalla Banca è valido e soddisfa il requisito della forma scritta prescritto dall’art. 23 TUF, ove non sia in discussione l’esecuzione del contratto da parte del contraente di cui difetta la sottoscrizione.
È valido il contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari sottoscritto dal solo cliente e non anche dalla Banca e soddisfa il requisito della forma scritta prescritto dall’art. 23 TUF.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Dott.ssa Silvia Romagnoli, con la sentenza dell’08.06.2016, n. 1518.
Nella fattispecie considerata, una società investitrice conveniva in giudizio la Banca, innanzi al Tribunale di Bologna, onde sentir accertare e dichiarare la nullità/annullamento/inefficacia/inopponibilità o, comunque, l’invalidità di una serie di contratti derivati, chiedendo la restituzione di tutte le somme versate ed il risarcimento dei danni di natura contrattuale, extra-contrattuale, patrimoniali e non, prevedibili e non, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c.. Deduceva la violazione di amplissimo panorama normativo, generale (civile e penale) e speciale (l. 108/96, TUB, TUF e relativi Reg. Consob attuativi).
In particolare, parte attrice lamentava la nullità delle operazioni in derivati per violazione degli obblighi di forma, e per mancanza del consenso in difetto dei contratti scritti che la banca non aveva reperito. Inoltre, l’unico contratto quadro prodotto dalla banca, del 2007, non recava l’accettazione della banca, e quello del 2008 era sottoscritto solo nell’ultima pagina.
La Banca si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed eccependo in particolare che la sottoscrizione dell’accordo quadro da parte del solo cliente non comporta nullità ex artt. 117 TUB e 23 TUF.
Il Tribunale adito, in ordine alla dedotta nullità per mancanza contratto quadro, ha affermato che l’art. 23 TUF come noto prevede a pena di nullità da farsi valere solo dal cliente che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
Deve ritenersi che la forma scritta, prevista a pena di nullità dall’art. 23 TUF e dall’art. 30 Reg. Consob 11522/1998, si riferisce solo al contratto-quadro e non ai singoli ordini di investimento che non sono soggetti a vincoli di forma.
Il giudice ha ritenuto che assolvendo la previsione di nullità ad una funzione protettiva dell’investitore, in particolare volta al riequilibrio dell’assetto informativo (cfr. Trib. Catania 27.1.2015, Corte di Appello di Torino Sez. 1. 3.4.2012) il contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari sottoscritto dal solo cliente e non anche dalla Banca sia valido e soddisfi il requisito della forma scritta prescritto dall’art. 23 TUF, ove non sia in discussione, come nel caso di specie, l’esecuzione del contratto da parte del contraente di cui difetta la sottoscrizione e vieppiù ove, come nel caso, la dichiarazione sottoscritta dal solo cliente (non è la mera proposta contrattuale che, come tale, può intendersi revocata con la domanda di nullità, bensì) è la dichiarazione di accettazione che riproduce integralmente la proposta contrattuale che il cliente attesta di avere precedentemente ricevuto (contra Corte Appello Bologna, sez. III, 14.5.2015 n. 933).
Ne consegue che il rilievo di nullità ex art. 23 TUF va disatteso quanto alla rimodulazione dell’operazione conclusa in data 10.07.2007 che deve considerarsi validamente stipulata in presenza di contratto normativo scritto.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE: VALIDO ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CASO DECISO DALLA CASSAZIONE CON SENTENZA N. 5919/2016 È ASSOLUTAMENTE DIFFERENTE E NON ESTENSIBILE
Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 29-05-2016
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI, ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CLIENTE È TENUTO A DIMOSTRARE LA VIOLAZIONE DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA EX ART. 117 TUB
Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, 11-07-2015 n.8647
CONTRATTI BANCARI: SU MODULI PRESTAMPATI, NON È NECESSARIA FIRMA FUNZIONARIO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 28-04-2015
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