ISSN 2385-1376
Testo massima
Con sentenza n. 11706 del 30 ottobre 2012 il Tribunale di Napoli ha affrontato alcuni temi di notevole interesse in materia di contratti derivati stipulati da società di capitali.
Preliminarmente il Tribunale ha chiarito che non vi è nessuna disposizione di legge che impone per la validità di un contratto di sottoscrivere tutti i fogli che lo compongono, essendo al contrario sufficiente che la firma sia apposta alla fine delle dichiarazione negoziali.
Il reclamo del cliente nei confronti di una Banca è idoneo ad interrompere le sole pretese risarcitorie avanzate su base extra contrattuale mentre non ha alcuna valenza interruttiva rispetto l’azione di annullamento contrattuale per vizi del consenso, per la quale è necessaria la proposizione di una azione giudiziaria, trattandosi di diritti potestativi (cfr. cass.25468/10).
Una società di capitali non ha diritto alle forme di protezione disposte dalla legge a favore dell’INVESTITORE MEDIO, così come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. 12138/09), la quale ha stabilito che la non opportunità di estendere la normativa dettata a tutela dell’investitore a tutta la clientela risponde alla finalità di contemperare l’esigenza di protezione del cliente medesimo con ragioni di celerità e flessibilità dei rapporti contrattuali nel peculiare degli investimento mobiliari; per tali ragioni In relazione alla dichiarazione di “OPERATORE QUALIFICATO” rilasciata da una società di capitali non vi è alcun onere da parte della banca di riscontro della veridicità della dichiarazione.
Il contratto di INTEREST SWAP integra un negozio con cui le parti, individuato un dato saggio di interesse come parametro di riferimento, stabiliscono a seconda che il tasso di un contratto di mutuo già esistente divenga superiore o inferiore a quello prefissato, il cliente sarà costretto a pagare una somma aggiuntiva ovvero ricadrà sulla banca il rischio di un tasso più elevato.
Detto negozio cosi concepito è una forma di assicurazione che il cliente può stipulare al fine di coprirsi dal rischio che un eccessivo rialzo dei tassi incida troppo sul finanziamento contratto con la banca costringendolo a pagare interessi eccessivamente elevati e da lui non sopportabili. Per quanto ovvio nell’ipotesi in cui il tasso di interesse scende sotto la soglia prefissata, sarà il cliente a dover pagare una somma aggiuntiva pari alla differenza col tasso stabilità nel contratto.
In conclusione il derivato è un negozio tipicamente aleatorio che può assumere la funzione di contratto assicurativo e che è invece assimilabile alla pura scommessa se viene stipulato a scopo meramente speculativo.
In tal senso, prosegue il Tribunale, il contratto normativo ha previsto una contrattualistica ineccepibile anche ove ha stabilito la non accessorietà del derivato rispetto l’operazione principale atteso che nello stesso era previsto che “le obbligazioni derivanti dalla stipula di ciascun contratto sono in ogni caso valide e pienamente azionabili sia quando effettuate con finalità di copertura sia quando effettuate per finalità diverse “.
Nel caso in esame il Tribunale ha rigettato la domanda proposta da un cliente il quale aveva chiesto l’annullamento di un contratto derivato ponendo alla base ragioni di diritto e circostanze di fatto, rivelatesi poi assolutamente inesistenti.
Dopo una ampia istruttoria nelle quale sono state analizzate in modo ampio tutte le contestazioni sollevare dal cliente, il Tribunale ha rilevato la piena validità del contratto bancario e la assoluta legittimità del comportamento dell’istituto bancario, motivo per il quale ha anche condannato il cliente al pagamento delle spese nella misura di euro 14.000,00.
Testo del provvedimento
in allegato la sentenza.
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