La produzione in giudizio del documento sottoscritto dalla controparte contrattuale banca è equipollente alla firma, in quanto alcuno svantaggio è arrecato al cliente dalla circostanza che la banca, la quale ha predisposto il regolamento contrattuale, possa non averlo sottoscritto.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 5919 del 2016 non è condivisibile in quanto non ha chiarito in alcun modo il motivo per il quale il meccanismo di protezione ex art. 23 TUF che prevede il rispetto degli obblighi formali previsti ad substantiam potrebbe sovvertire la regola consolidata secondo la quale produzione in giudizio di documento da parte del contraente banca non firmatario, equivale a sottoscrizione.
È valido il meccanismo del derivato I.R.S. C.D. PLAN VANILLA (di pura copertura, non strutturato) la sua causa può, dunque, ravvisarsi nello scambio di flussi tra due controparti, di interessi facenti capo ad un capitale nominale al fine di pervenire ad uno scambio di rischio per cui la valutazione della causa del contratto va effettuata con un giudizio prognostico, ossia al momento della stipulazione del contratto e non ex post sulla base dell’andamento del mercato, con la conseguenza che la funzione di copertura non può essere esclusa se, dopo la stipulazione del contratto, non si è realizzata la previsione che una parte si aspettava, in quanto detta evenienza rientra nell’alea del contratto.
Questo sono i principi espressi dal Tribunale di Parma, Pres. Mari, Rel. Sinisi con ordinanza del 20.06.2016 a definizione del procedimento di reclamo.
Nel caso in oggetto una società conveniva in giudizio la Banca per sentire dichiarare la nullità del contratto di lnterest Rate Swap per difetto di forma ovvero di causa che era stato stipulato a copertura di un contratto di mutuo decennale in caso di rialzo dei tassi.
L’attrice nel corso del giudizio di merito, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c, volto a sospendere il pagamento delle somme periodicamente dovute in esecuzione del contratto, ricorso che veniva, però, rigettato, in quanto il giudice riteneva insussistente il fumus.
Interposto reclamo, la società deduceva, ancora una volta, la nullità del contratto per violazione degli obblighi formali previsti ad substantiam dall’art.23 TUF, con riferimento al contratto-quadro, regolante il rapporto tra Intermediario e Cliente investitore, chiedendo espressamente che il Tribunale si adeguasse alle recenti decisioni del marzo e aprile 2016 della Corte di Cassazione atteso che “ogni Giudice…è ora che…si uniformi alla funzione nomofilattica”.
Il collegio, in primo luogo, evidenziava che l’espressione testuale dell’art.23 T.U.F., laddove prescrive che i contratti vanno redatti per iscritto e consegnati al cliente, valorizza la necessità dell’atto scritto come dettata da esigenze di trasparenza e conoscibilità da parte del cliente stesso e non, piuttosto, come volta ad assolvere alle funzioni codicistiche di certezza e pubblicità cui è riferita la prescritta forma ad substantiam di cui all’art.1350 c.c..
In secondo luogo, rilevava, il contrasto tra la giurisprudenza di legittimità in materia di nullità del contratto per difetto di forma scritta, affermando che l’orientamento, espresso con sentenza n. 5919 del 2016, non chiariva alcuni profili essenziali, in particolare:
1.per quale motivo il meccanismo di protezione avrebbe dovuto sovvertire la regola della produzione in giudizio del documento da parte del contraente non firmatario;
2.in quale maniera si possa conciliare l’affermazione della necessità della forma scritta come strumento di manifestazione per iscritto della volontà negoziale con la figura della nullità di protezione;
3.come si configurino i poteri di firma del funzionario di Banca;
4.come possa conciliarsi l’affermazione di una nullità di protezione con la possibilità (pure in astratto) per il cliente di invocare la responsabilità contrattuale dell’Istituto (ipotesi più conveniente dal punto di vista economico);
5.come possa conciliarsi, dal punto di vista sistematico, la figura prescelta della nullità di protezione con la scelta di una tecnica di disciplina (quello della nullità dell’intero contratto quadro) diversa da quella ordinariamente riconducibile alla figura prescelta (l’integrazione del contratto mediante norma dispositiva).
Alla luce di tali perplessità, il Collegio affermava espressamente di disattendere l’orientamento recente della corte di Cassazione del mese di marzo e aprile 2016, evidenziando che era più convincente l’orientamento tradizionale che considera equipollente la produzione in giudizio del documento sottoscritto dalla controparte contrattuale e nella specie, la Banca aveva prodotto il contratto sottoscritto dal solo cliente per cui il Tribunale riteneva legittimamente soddisfatto il requisito della forma scritta.
Il Tribunale poi analizzava il merito e rilevava che operazione finanziaria era un semplice derivato I.R.S. C.D. PLAN VANILLA (di pura copertura, non strutturato) in questione, partito il 2 maggio 2011 e scadenza 30 aprile 2021 di nozionali € 1.500.000 (pari all’importo del mutuo) con limite del 3,71% pari all’euribor 6 mesi per tutta la durata del contratto.
E’ evidente la valutazione dell’alea del contratto doveva essere valutata al momento della stipulazione del contratto e non successivamente in relazione andamento del mercato.
In virtù delle suesposte considerazioni, rigettava le censure mosse dalla società in relazione alla possibile invalidità del contratto e confermava l’ordinanza reclamata, rimandando la statuizione sulle spese in sede di decisione sul merito.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI ANCHE LADDOVE SOTTOSCRITTI DAL SOLO CLIENTE
NESSUNA NORMA RICHIEDE LA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE, NÉ MATERIALE, NÉ TEMPORALE, DEL DOCUMENTO CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 17.02.2017 |
CONTRATTI BANCARI: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
IL CORRENTISTA NON PUÒ DOLERSI DELLA MANCATA FIRMA DELLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott Roberto Notaro | 13.02.2017 | n.1924
CONTRATTI BANCARI MONOFIRMA: VALIDI OVE PREDISPOSTI DA BANCA SU PROPRIA MODULISTICA
L’UNICA SOTTOSCRIZIONE RILEVANTE È QUELLA DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Ascoli Piceno, Dott.ssa Mariangela Fuina | 31.01.2017 | n.87
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