ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di competenza territoriale convenzionale ex art. 28 c.p.c., laddove la clausola derogativa indichi quale competente il Foro della sede legale dell’istituto di credito, a seguito di atti di fusione sarà competente il giudice del luogo in cui ha sede la banca incorporante, anche se diverso da quello risultante al momento della pattuizione.
Questo è il principio chiarito dal Tribunale di Matera, Giudice Giuseppe Disabato, con la sentenza n. 257 del 09.02.2016.
Nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che nei contratti bancari stipulati tra il correntista e la banca erano previste clausole che indicavano quale Foro competente in via esclusiva per le controversie quello della sede legale dell’istituto di credito.
Orbene, a seguito di modifiche societarie, la Banca con cui i correntisti intrattenevano rapporti di conto corrente era stata incorporata da un altro istituto di credito, con sede in un diverso circondario.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto quale Foro esclusivo competente territorialmente quello della banca incorporante, non sussistendo alcuna delle ragioni ostative alla deroga convenzionale della competenza di cui all’art. 28 c.p.c..
Concludendo, il Giudice di merito ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’istituto di credito convenuto, condannando i correntisti al pagamento delle spese di giudizio.
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Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 112/2016