Con l’ordinanza riservata in esame, il Tribunale di Brindisi, adito ex art. 615, 1° comma c.p.c. in opposizione avverso una serie di cartelle di pagamento emesse da Agenzia delle entrate per il recupero coattivo di somme spettanti ad una società di diritto privato a partecipazione interamente pubblica, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ed ha indicato, quale giudice effettivamente competente, il Tribunale di Roma.
La ragione di credito vantata dal creditore opposto, ex lege autorizzato a riscuotere coattivamente mediante iscrizione a ruolo, trova fondamento in alcuni contratti di mutuo sottoscritti in applicazione di quanto previsto dalla L. n. 108/1996 con la dante causa degli opponenti quale parte mutuataria e contemplanti una clausola di elezione di foro convenzionale esclusivo peraltro coincidente, nel caso specie, con quello ove ha sede la mutuante.
Alla riferita eccezione di incompetenza territoriale, gli opponenti hanno replicato invocando il carattere funzionale ed inderogabile della competenza del Tribunale adito quale giudice del luogo dell’esecuzione ex artt. 615, 1° comma, 27 e 28 c.p.c. e, nel contempo, del luogo ove le cartelle di pagamento sono state notificate ex art. 480, 3° comma c.p.c., nonché giudice nella circoscrizione del quale i debitori avrebbero domicilio e beni assoggettabili ad esecuzione.
Il Tribunale di Brindisi, al fine di motivare la decisione assunta, ha ritenuto che “all’art. 11 dei contratti di mutuo è stato espressamente indicato, quale foro competente, quello di Roma e che la parte contraente, con la sottoscrizione dei citati contratti, accettava espressamente quanto stabilito dall’art. 11 degli stessi […] le doglianze mosse dagli opponenti riguardano tutte le modalità di deliberazione ed erogazione dei mutui concessi […] e rientrano tra le questioni previste dall’art. 11 citato, per le quali le parti, con accordo esplicito, hanno stabilito la competenza del foro di Roma”.
Il giudice adito ha inoltre assunto l’applicabilità dell’art. 28 c.p.c. concernente la derogabilità della competenza per territorio su accordo delle parti ed ha, di contro, escluso la rilevanza della locuzione “salvo […] per i casi di esecuzione forzata” in quanto “nel caso di specie, l’esecuzione non risulta ancora iniziata, ma viene proposta, come detto opposizione alle cartelle esattoriali (da assimilare all’atto di precetto), dunque deve intendersi valida ed operante la deroga alla competenza per territorio disposta dalle parti”.
La riferita motivazione posta dal Tribunale di Brindisi a fondamento della propria decisione offre occasione per un duplice ordine di considerazioni.
Opposizioni c.d. recuperatorie per la contestazione di titoli di formazione stragiudiziale
In primo luogo, è indubbio come, attesa la forma ed il contenuto della domanda, i debitori opponenti abbiano agito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 615, 1° comma c.p.c. In effetti, il debitore cui sia stato notificato atto di precetto e che intenda contestare “il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”, quando quest’ultima “non è ancora iniziata” e pure se in relazione ad un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, necessariamente agisce opponendosi ex art. 615, 1° comma c.p.c. all’intimazione ricevuta.
La motivazione sembra poter consentire all’interprete di richiamare in argomento la tripartizione dottrinaria, coniugata con riferimento ai titoli di formazione c.d. amministrativa, fra le opposizioni recuperatorie, quelle propriamente all’esecuzione e quelle agli atti esecutivi.
Volendo trascurare queste ultime, il discrimen fra le prime due starebbe in ciò che, con le opposizioni recuperatorie, il debitore mira a riconquistare la tutela di merito che deduce essergli stata preclusa a cagione dell’omessa notifica dell’atto in base al quale è stato formato il ruolo (Cass. SS.UU. n. 22080/2017 a composizione del contrasto giurisprudenziale sorto per effetto di Cass. n. 19579/2015). Diversamente, con le opposizioni all’esecuzione propriamente dette, viene dedotta l’esistenza di fatti estintivi od impeditivi della pretesa creditoria che siano successivi alla formazione del titolo.
Per l’opposizione recuperatoria vale il principio per il quale la stessa debba essere proposta secondo le medesime forme con le quale l’opponente avrebbe dovuto insorgere avverso il titolo esecutivo.
Conseguentemente, in punto di competenza, per le opposizioni recuperatorie potrebbero non trovare rigorosa applicazione le regole dettate dal combinato disposto di cui agli artt. 27, 28 e 480 c.p.c.
Tuttavia, difetta, allo stato, uno strumento interpretativo od anche solo un precedente che consenta di riportare i principi appena richiamati al caso dell’opposizione rivolta per contestare l’esecuzione azionata sulla scorta di un titolo di formazione meramente stragiudiziale. Al punto che, per fattispecie di tal tipo, è arduo, se non anche impossibile, sfuggire alla cogenza dell’art. 615, 1° comma c.p.c. ed alle regole dettate, per tale azione, in tema di competenza territoriale inderogabile.
Quanto precede è coerente con il carattere intrinseco dell’opposizione all’esecuzione minacciata sulla scorta di un titolo di formazione stragiudiziale. L’apparente minor tutela del debitore precettato risulta in effetti compensata dal maggior spettro di contestazioni rivolgibili avverso il titolo esecutivo formatosi in assenza di un qualsivoglia controllo giudiziale.
Al punto che, con l’opposizione in parola, il debitore intimato ben potrà far valere le contestazioni che sarebbero risultate ammissibili in un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l’accertamento della ragione di credito fondata sul titolo azionato. Sembra pertanto, all’esito del superiore primo spunto di riflessione, che debba essere escluso che il debitore intimato, con precetto o cartella di pagamento, sulla scorta di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, possa opporsi all’esecuzione minacciata in forme diverse da quella prevista dall’art. 615, 1° comma c.p.c. adendo autorità giudiziarie diverse da quella di cui all’art. 27 c.p.c. E ciò quand’anche l’opposizione risulti fondata su fatti o circostanze anteriori o coeve alla formazione del titolo.
La portata precettiva dell’art. 28 c.p.c.
Volendo proseguire con una seconda riflessione, l’ordinanza in esame, come detto, richiama – in effetti, solo parzialmente – la previsione di cui all’art. 28 c.p.c. quasi a voler assumere che l’inderogabilità della competenza territoriale possa valere solo per “per i casi di esecuzione forzata”, trascurando il riferimento normativo espresso anche ai casi “di opposizione alla stessa”.
L’esigenza ermeneutica di assicurare legittimità e ragionevolezza alla decisione del Tribunale di Brindisi potrebbe consentire all’operatore del diritto, seppur per mero esercizio di stile e, anche in questo caso, in difetto di conferme dottrinarie e giurisprudenziali, di ritenere che il riferimento, contenuto nell’art. 28 c.p.c., a “i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa”, non consenta all’interprete di richiamare il 1° comma dell’art. 615 c.p.c. ove la “esecuzione […] non è ancora iniziata”, ma solo il 2° comma della medesima disposizione ed il successivo art. 617 c.p.c.
È evidente l’azzardo sotteso a siffatta ultima ipotesi interpretativa che sola, tuttavia, sembra poter consentire di ritenere la legittimità e la ragionevolezza della decisione del Tribunale di Brindisi in punto di competenza territoriale del giudice adito ex art. 615 c.p.c.
Sicchè, a rigore, può ritenersi confermato il principio – certamente invocabile anche nella fattispecie decisa dal Tribunale di Brindisi – per il quale, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso ex art. 615, 1° comma c.p.c. per l’impugnazione della cartella esattoriale, l’individuazione della competenza territoriale del giudice dell’esecuzione deve essere effettuata con riferimento all’art. 27 c.p.c., tenuto conto del contenuto dell’art. 480, 3° comma c.p.c., dovendosi la cartella esattoriale equiparare all’atto di precetto.
In altri termini, il giudice territorialmente competente per l’opposizione a cartella esattoriale deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell’art. 27 c.p.c., trattandosi di un vero e proprio giudizio di opposizione all’esecuzione incardinato ai sensi dell’art. 615 c.p.c. laddove la cartella esattoriale deve essere ritenuta del tutto equiparabile all’atto di precetto (Cass. n. 8704/2011). Al punto che la richiamata competente territoriale del giudice dell’esecuzione ex artt. 27, 480, 3° comma e 615, 1° comma c.p.c. prevale su quella del foro erariale (Cass. n. 8069/2018).
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