ISSN 2385-1376
Testo massima
È legge il pacchetto “Destinazione Italia”. Dopo l’ok delle Commissioni Industria e Finanze del Senato, che hanno convalidato senza modifiche tutte le decisioni della Camera, è stata approvata definitivamente la Legge 21.02.2014 n° 9 (G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), con 121 voti a favore e 91 contro.
Diventano così operative le disposizioni
– per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas
– per la riduzione dei premi RC-auto
– per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese,
– le misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015
Molte sono le novità per le imprese in crisi, tra cui, in materia di Programma di cessione dei complessi aziendali, l’intervento sull’art.11 del convertito decreto, con l’inserimento del comma 3-ter, che ha modificato l’articolo 4, comma 4-septies del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, prevedendo lo slittamento del termine da 12 a 24 mesi nel caso in cui il programma – attuato dal Commissario straordinario delle grandi imprese in stato di insolvenza – di cessione dei complessi aziendali in crisi non sia ancora stato realizzato e risulti, in base ad una specifica relazione del Commissario, utile la prosecuzione dell’attività dell’impresa.
Il legislatore è intervenuto, quindi, nuovamente in materia di procedure concorsuali delle “grandi” imprese in stato di insolvenza, confermando una distorsione del sistema che sembra favorire comportamenti opportunistici e dilatori da parte dei debitori.
L’Amministrazione straordinaria speciale, disciplinata dall’articolo in parola, consiste, come noto, in una procedura concorsuale, posta in essere per favorire la ripresa economica di imprese di dimensioni «rilevanti». Introdotta, nell’ordinamento italiano in seguito al crac Parmalat col d.l. 23-12-2003 n. 347, si differenzia dall’amministrazione straordinaria comune per le regole che la disciplinano, volte ad avviare velocemente ed in via preferenziale un programma di ristrutturazione delle grandi aziende in stato di insolvenza.
L’ammissione all’amministrazione straordinaria speciale è, infatti, disposta direttamente dal Ministro dello Sviluppo Economico su richiesta dell’impresa insolvente ed è subordinata all’esistenza di alcuni requisiti tra loro concorrenti, quali:
1) lo stato di insolvenza patrimoniale;
2) valori occupazionali e di indebitamento pari, rispettivamente, a un numero di lavoratori subordinati pari o uguale a 200 lavoratori da almeno un anno, nonché a debiti complessivi non inferiori ai 2/3 sia del totale dell’attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio: requisiti che in caso di gruppo possono essere valutati complessivamente;
3) concrete possibilità di recupero consistenti nella effettiva possibilità di risanare l’impresa alternativamente entro 1 anno attraverso un programma di cessione di cespiti e/o complessi aziendali ovvero entro 2 anni mediante un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa.
Parallelamente all’apertura di tale procedura concorsuale, inoltre, l’impresa deve presentare ricorso al tribunale affinché questo accerti lo stato di insolvenza, alla dichiarazione del quale segue, poi, un periodo di osservazione, durante il quale un commissario nominato dal tribunale su designazione del Ministro dell’Industria, valuta se l’impresa ha concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico. Qualora l’impresa sia ammessa alla procedura, un commissario straordinario provvede ad attuare il piano di risanamento. Se questo non ha esito positivo, il tribunale dichiara, invece, il fallimento.
Entro centottanta giorni dalla nomina, comunque prorogabili per altri novanta, inoltre, il commissario straordinario deve presentare il programma di ristrutturazione al Ministro, il quale può rigettare o autorizzare l’attuazione dello stesso. Nel primo caso il commissario può convertire il programma di ristrutturazione in uno di cessione dei beni aziendali, purché sia attuabile nei successivi due anni e proposto nei 60 giorni successivi al rigetto, in caso contrario, la procedura si converte automaticamente in fallimento. Se invece il Ministro concede la sua approvazione, la procedura prosegue rispettando quanto previsto nel programma autorizzato.
Secondo la normativa precedente all’entrata in vigore del Decreto “Destinazione Italia”, accadeva che, a norma dell’art.4, comma 4-ter, così come richiamato dal successivo comma 4 – septies del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, “nel caso in cui al termine di scadenza il programma risultasse eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi”
Con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 (G.U. 21 febbraio 2014, n. 43) è stato, invece, prolungato ulteriormente e per la durata di 2 anni anche quest’ultimo limite fissato per la cessione dei complessi aziendali delle imprese insolventi.
L’allegato alla legge di conversione, infatti, come anticipato, prevede che all’articolo 11 del decreto (“Destinazione Italia”) sia aggiunto il comma 3 ter, che testualmente prescrive: “All’articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: “per un massimo di 12 mesi” sono aggiunte le seguenti: “, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e 18 risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l’utile prosecuzione dell’esercizio d’impresa”
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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