Il piano di ammortamento c.d. alla francese è caratterizzato dal fatto che gli interessi dovuti sull’intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata è calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata, inoltre, la quota di interessi, a parità dell’importo complessivo della rata, risulta decrescente nel tempo mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale
L’ammortamento cd. “alla francese” non incorre nella violazione del disposto dell’art.1283 c.c., od interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti
È’ escluso che l’adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese possa comportare, di per sé, un’assoluta incertezza sull’entità del tasso ultra legale stabilito nel contratto, in violazione dell’art. 1284 c.c., tale ipotesi si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato – anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive – le modalità per determinare – in caso di tasso variabile – in modo certo e univoco l’entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Bologna, Pres. e Rel. Roberto Aponte con l’ordinanza del 13.04.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata una Cliente agiva in giudizio contro una Banca con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario lamentando l’applicazione di addebiti illegittimi di cui chiedeva la restituzione.
Il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice, che proponeva appello censurando solo l’illegittima applicazione di interessi anatocistici in ragione dell’ammortamento c.d. alla francese e la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, in particolare l’appellante sosteneva che l’ammortamento a rate costanti, predeterminate e composte da una quota progressivamente crescente di capitale ad un tasso di interesse variabile ed indeterminato risultava incompatibile con il tasso variabile.
Quanto alla prima questione, il Collegio ha osservato che il piano di ammortamento c.d. alla francese è caratterizzato dal fatto che gli interessi dovuti sull’intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata è calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata, inoltre, la quota di interessi, a parità dell’importo complessivo della rata, risulta decrescente nel tempo mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale.
In altri termini, confermando quanto già affermato dal Tribunale, la Corte ha affermato che l’ammortamento cd. “alla francese” non incorre nella violazione del disposto dell’art.1283 c.c., in quanto non produce interessi sugli interessi scaduti.
Quanto alla seconda questione, il Collegio ha affermato che la previsione di un meccanismo di ammortamento alla francese non può comportare, di per sé, un’assoluta incertezza sull’entità del tasso ultra legale stabilito nel contratto, in violazione dell’art. 1284 c.c.
Infatti, tale ipotesi si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato – anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive – le modalità per determinare – in caso di tasso variabile – in modo certo e univoco l’entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza.
Nella fattispecie, il tasso – di tipo fisso per i primi sei mesi e di tipo variabile per il periodo successivo – veniva espressamente determinato in misura pari a 2 punti percentuali in più del Prime Rate ABI tempo per tempo vigente, pubblicato il giorno di stipula dal quotidiano Il Sole 24.
In altri termini, la determinatezza dell’oggetto si rinveniva nel rinvio a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, attraverso le quali, ogni mese, era possibile calcolare il concreto tasso di interesse da conteggiare sul capitale residuo, con conseguente esclusione del profilo di nullità prospettato dall’appellante.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte d’Appello rigettava la domanda dell’appellante condannandola al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:
MUTUO: VALIDA LA CLAUSOLA CON DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI TRAMITE INDICE EURIBOR
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AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON COMPORTA ALCUN FENOMENO DI ANATOCISMO
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