ISSN 2385-1376
Testo massima
E’ legittima la dichiarazione di fallimento di una società che abbia presentato proposta di concordato, poi dichiarata inammissibile, anche in assenza della riconvocazione della stessa nella relativa udienza camerale, sempre che non si fondi su elementi nuovi ed ulteriori.
Il sub-procedimento diretto alla declaratoria del fallimento si apre nell’ambito di una procedura unitaria nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale, il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal momento della proposizione della domanda di concordato, ed ancor più dopo aver preso conoscenza dell’emissione del decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta.
Questi i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9730 del 6.05.2014, resa nell’ambito di un procedimento in cui il Tribunale, dichiarata inammissibile la proposta concordato preventivo, aveva dichiarato il fallimento della società proponente su istanza del Pubblico Ministero, senza una previa audizione della debitrice.
La società proponeva reclamo, lamentando la violazione della L. Fall., art. 15, sul presupposto che la dichiarazione di fallimento sarebbe stata emessa senza una previa audizione di essa debitrice.
Rigettato il reclamo, la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte muove dal principio, già espresso da altre sentenze specificamente richiamate, secondo cui a conclusione del procedimento di revoca della ammissione al concordato preventivo, la sentenza di fallimento possa essere emessa, sussistendone i presupposti processuali e sostanziali, senza ulteriori adempimenti procedurali.
Secondo i giudici di legittimità, centrale, invero, appare il rilievo che il sub-procedimento diretto alla declaratoria del fallimento si apre nell’ambito di una procedura unitaria nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale, il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal momento della proposizione della domanda di concordato, ed ancor più dopo aver preso conoscenza dell’emissione del decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta e trasmette gli atti al P.M..
La mancanza di una apposita istruttoria prefallimentare non preclude, infatti, di per sè al debitore l’espletamento dei mezzi di difesa più adeguati al caso, tenuto conto delle esigenze proprie dei procedimenti concorsuali (presentazione di memorie, istanze di convocazione personale e simili), per contrastare l’eventuale richiesta di fallimento.
Si precisa, a questo punto, come solo il concreto apporto di tali elementi ulteriori, potrebbe giustificare la necessità di costituire il contraddittorio al riguardo (cfr. Cass. Sez. 1 n. 22089/13); diversa soluzione, invece, come nel caso di specie, allorquando il reclamo si limiti a denunciare la violazione del diritto di difesa senza specificare gli eventuali elementi ulteriori dei quali il tribunale abbia tenuto conto.
Sulla base di tale iter argomentativo, la Corte ha rigettato il ricorso, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 342/2014