ISSN 2385-1376
Testo massima
Il limite eccettuativo di cui all’ultimo comma dell’art.15 legge fallimentare deve essere valutato con riferimento alla debitoria di cui sia stata accertata l’esistenza, in qualsiasi modo, nel corso dell’istruttoria prefallimentare, anche oltre il credito azionato nel ricorso di fallimento.
Il fallimento può essere dichiarato anche per un modesto credito di euro 6.570,00, nonostante l’esistenza di un preciso limite imposto dalla legge.
E’ quanto disposto dalla Corte di Appello di Napoli, presidente relatore dott.Renato Lipani, in un procedimento di reclamo, proposto avverso il decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il ricorso di fallimento.
In particolare, il Tribunale aveva motivato il rigetto rilevando che il credito azionato era inferiore al limite minimo di cui all’art. 15 lf, di euro 30,000,00 e che non vi fosse la prova dell’esistenza di altri crediti, considerato che l’esistenza di una ipoteca legale su di un immobile già di proprietà della debitrice non implica l’attuale esistenza della debitoria nei confronti del soggetto garantito.
La Corte di Appello ha ritenuto che tale valutazione non fosse corretta, affermando la rilevanza, ai fini della verifica del limite di cui all’art.15 ultimo comma legge fallimentare, anche del credito portato da una ipoteca legale non cancellata, risultante dagli atti della istruttoria prefallimentare iscritta in favore di EQUITALIA.
La Corte di Appello di Napoli ha accolto il reclamo ed ha pronunciato il seguente principio: “Il limite eccettuativo di cui all’ultimo comma. dell’art. 15 legge fallimentare deve essere valutato con riferimento alla debitoria di cui sia stata accertata l’esistenza, in qualsiasi modo, nel corso dell’istruttoria prefallimentare, anche oltre il credito azionato nel ricorso di fallimento.”
Con la decisione in esame, la Corte di Appello ha affermato la rilevanza, ai fini della verifica del limite di cui all’art.15 ultimo comma, legge fallimentare, di qualsivoglia credito che in qualsiasi modo risulti dagli atti della istruttoria prefallimentare, a prescindere dalla verifica della effettiva esistenza e/o attualità e/o contestazione dello stesso.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 306/2012