ISSN 2385-1376
Testo massima
L’errore personale del legale rappresentante di una società sulle sue effettive capacità in materia di negoziazione di strumenti finanziari non inficia la validità dei contratti derivati sottoscritti dalla società, in quanto la dichiarazione di operatore qualificato rientra nello species “atti unilaterali” e nel genus “atti giuridici in senso stretto” per cui alla stessa non sono applicabili le regole sui vizi della volontà.
Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Milano (cfr. prec. sent. C. app. Milano n. 2476/2011) con sentenza n. 944 del 04/03/2013 con la quale ha rigettato l’appello proposto da una società volto ad ottenere in riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di inesistenza giuridica della dichiarazione di competenza di cui all’art. 31 Regolamento Consob n. 11522/98 per mancanza del requisito di operatore qualificato dovuto ad un vizio della volontà.
Secondo il Collegio (conf. Cass. sent. n. 12138/2009), allorquando vi è discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale, grava su chi intenda avvalersi di detta discordanza l’onere di provare le circostanze specifiche dalle quali poter desumere la mancanza dei requisiti di competenza ed esperienza.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 171/2013