ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di Cassazione, sezione sesta civile, chiamata a pronunziarsi in merito alla idoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a provare la qualità di erede di chi tale qualità spenda come parte in giudizio, con ordinanza n.10371 del 03/05/2013, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della questione alle sezioni unite.
Nel caso di specie, l’erede di un soggetto, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte della Corte di appello di Roma, aveva riassunto la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto dal proprio dante causa per la non ragionevole durata di un giudizio, ma la Corte di appello aveva rigettato la domanda rilevando che il ricorrente non avesse dimostrato la sua qualità di erede legittimato a riassumere il giudizio de quo.
Avverso la pronunzia della Corte di appello, l’erede proponeva ricorso per cassazione sostenendo che la dichiarazione sostitutiva di notorietà da lui prodotta in giudizio fosse idonea ad attestare la sua qualità di erede.
Ebbene, in merito all’idoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a provare la qualità di erede si rinvengono pronunzie contrastanti.
Secondo un orientamento maggioritario, l’autocertificazione, prevista ex art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, può essere idonea ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a sé favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell’ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell’onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l’ammissione di controparte possono esonerare dallo onus probandi.(Cass. n.17378/10; n.18856/2004, n.12999/2003; n.5167/2003)
Secondo altro orientamento, invece, in tema di successioni mortis causa, la qualità di erede può essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (Cass. n.15803/2009; n.879/2012)
I giudici di legittimità, pertanto, alla luce delle contrastanti pronunzie in merito alla questione oggetto del giudizio de quo, hanno ritenuto opportuno che sul thema decidendi si esprimessero le sezioni unite, rimettendo all’uopo gli atti al Primo Presidente.
Testo del provvedimento
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