È inopponibile il diritto di abitazione della casa coniugale assegnata in sede di separazione quando la procedura esecutiva trova titolo in un’ipoteca iscritta in epoca anteriore.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Velletri, Giudice Enrico Colognesi, con la sentenza n. 990 del 1 luglio 2020.
Una debitrice, in qualità di preteso proprietario o comproprietario, ed anche in veste di occupante del bene immobile pignorato, ha presentato un’opposizione all’ esecuzione immobiliare avviata dall’istituto di credito opposto.
Il Giudice, investito del merito della controversia, ha reiterato la decisione ed il percorso argomentativo seguito dal GE, in ordine alla mancata opponibilità del diritto di abitazione stabilito nell’anno 2012 in sede di separazione dei coniugi, in relazione ad un bene che era infatti gravato, come allegato, fin dall’anno 2008, da ipoteca, in favore di uno dei creditori, sebbene non il procedente, intervenuto nella citata procedura immobiliare.
Il Tribunale ha evidenziato che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, emesso in sede di procedimento per separazione dei coniugi, conferisce un diritto personale di godimento che, laddove trascritto nei RR.II., è da considerarsi opponibile, anche e solo agli eventuali terzi acquirenti dell’immobile che abbiano trascritto successivamente il loro acquisto, ed anche oltre il novennio; tale titolo resta dunque valido ed opponibile fino alla revoca o modifica del provvedimento di assegnazione, ovvero fino al venire meno della sua naturale durata, costituita dal raggiungimento della maggiore età del figlio affidato al coniuge assegnatario dell’immobile, tale costituendo la finalità della predetta assegnazione, ovvero quella di evitare al figlio minore l’allontanamento dall’ambiente domestico in cui era fino ad allora cresciuto.
Con riferimento al caso di specie, non essendo stato documentato nulla sulla esistenza di minori, il diritto medesimo potrebbe anche considerarsi essere venuto ormai meno, come non notato invece dal GE, per cui mai poterebbe essere accolta, in ogni caso, una richiesta estintiva della procedura esecutiva.
Inoltre, il Giudicante ha rilevato che la banca era titolare di un credito garantito da ipoteca iscritta nell’anno 2008, quindi diversi anni prima del provvedimento di assegnazione in favore della opponente e della trascrizione dello stesso.
Sul punto, in giurisprudenza è ormai prevalente la ritenuta inopponibilità dell’assegnazione della casa coniugale trascritta successivamente all’iscrizione di ipoteca sul medesimo immobile.
Per queste ragioni, il Tribunale di Velletri ha rigettato l’opposizione, condannando l’opponente alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL DIRITTO DI ABITAZIONE NON IMPEDISCE L’ESPROPRIAZIONE
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Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 03.11.2019
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LA PROPRIETÀ È SEMPRE SUSCETTIBILE DI ESPROPRIAZIONE: L’AZIONE ESECUTIVA NON PUÒ ESSERE PARALIZZATA A DANNO DEI CREDITORI
Articolo Giuridico | Il mattino, legalmente | 28.09.2014 |
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