ISSN 2385-1376
Testo massima
Consiglio Nazionale Forense, sentenza 152/13
La sanzione disciplinare inflitta all’avvocato che abbia tardato o omesso di comunicare all’ente previdenziale l’ammontare del reddito professionale ai fini dell’irpef deve essere revocata se l’incolpato dimostra di aver provveduto a sanare l’irregolarità nella sua posizione.
Tanto ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 152/13 in materia di sanzioni disciplinari dovute a tardive o omesse comunicazioni alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense del reddito professionale a fini IRPEF.
Nel caso di specie il CNF, riunito in Camera di Consiglio, visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara.
Ne discende che va, quindi, revocata la sanzione disciplinare inflitta dal C.O.A. nei confronti dell’avvocato – con la quale il Consiglio aveva sospeso l’avvocato dall’esercizio della professione forense a tempo indeterminato – qualora il medesimo avvocato sanzionato abbia provveduto a sanare e regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Ente Previdenziale.
Nel caso esaminato, l’avvocato, avverso la decisione con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara aveva disposto nei suoi confronti la sospensione dall’esercizio della professione a tempo indeterminato, in data 13/12/11 proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense.
In data 22 dicembre 2008 il COA di Novara riceveva, dalla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, una segnalazione con la quale veniva comunicato che l’avvocato, iscritta all’albo di quell’Ordine, non aveva provveduto all’invio del mod. 5/2001 e 5/2002 e, pertanto, veniva aperto procedimento disciplinare con il quale è stata contestata all’avvocato: “violazione degli artt. 5 e 15 del Codice Deontologico in quanto nonostante le specifiche diffide ad oggi l’avv. C. risulta inadempiente all’invio della comunicazione concernente il reddito netto professionale e il volume di affari prodotti nell’anno 2000 (Mod. 5/2001) e/o 2001 (Mod. 5/2002) compromettendo l’immagine della classe forense oltre che della reputazione professionale”.
Accertato, nel corso del procedimento, l’addebito di responsabilità in capo all’avvocato con riferimento al mancato invio del solo Mod. 5/2002 e non anche di quello erroneamente segnalato dalla Cassa riferito all’anno 2001, il Consiglio ritenuto violato in ogni caso il generale dovere di probità, dignità e decoro previsto dall’art. 5 del c.d.f., nonché lo specifico dovere di adempimento previdenziale e fiscale di cui all’art. 15, infliggeva la sanzione della sospensione a tempo indeterminato.
Avverso tale decisione l’avvocato proponeva ricorso in data 7.3.2012, unitamente alla copia della ricevuta di spedizione della raccomandata (contenente il Mod. 5/2002) effettuata nello stesso giorno di presentazione dell’impugnazione, con il quale ha dedotto soltanto di aver potuto provvedere al dovuto invio del mod. 5/2002, avendo acquisito la documentazione necessaria solo in quella stessa data.
L’art. 17 della Legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato ed integrato dall’art. 9 della Legge n. 141/1992, impone a ciascun iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense di comunicare a detto Ente su apposito modello (denominato “mod. 5”), con raccomandata da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente nonché il volume complessivo d’affari dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno.
Aggiunge la stessa norma che l’omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l’infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare.
Specifica, poi, il richiamato art. 9 della L. 11 febbraio 1992 n. 141 che “
la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni a una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera racc. con a.r., vanno segnalate al Consiglio dell’ordine ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’ordine con le forme del procedimento disciplinare
”.
Il COA di Novara sostiene il CNF -, applicando puntualmente le norme richiamate, ha correttamente proceduto disciplinarmente nei confronti dell’avvocato, attesa la prova desumibile dalla confessione resa dalla stessa incolpata, dell’omesso invio del Mod. 5 relativo all’anno 2002. La sanzione disciplinare, per espressa previsione normativa, non poteva che essere la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione forense.
Testo del provvedimento
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