E’ legittima la sanzione della radiazione dall’albo inflitta ad un avvocato nei confronti del quale sia stata accertata la reiterata proposizione di numerosissime azioni esecutive nei confronti di un soggetto, tutte fondate su titoli già in precedenza azionati nei confronti del medesimo ed a cui questi aveva già pienamente e tempestivamente adempiuto.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres Mammone – Rel. Armano, con la sentenza n. 30868 del 29.11.2018.
Gli ermellini si sono pronunciati relativamente al ricorso presentato da due avvocati avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 28-12-2017, di conferma della sentenza del Consiglio dell’Ordine, con la quale era stata loro inflitta la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo per aver promosso, negli anni 2010/2011, numerose azioni esecutive nei confronti di una società, tutte fondate sui titoli già in precedenza azionati nei confronti della medesima e già regolarmente adempiuti negli anni 2006 e 2007.
Sulla questione i giudici di legittimità hanno rappresentato che, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, deve escludersi che sia affetta da anomalia motivazionale la sentenza del C.N.F. che, a fronte di una condotta del professionista consistente nella proposizione di più azioni esecutive fondate su titoli emessi nei confronti del medesimo debitore, e da questi già regolarmente adempiuti, abbia applicato la sanzione della radiazione dall’albo.
Ciò in considerazione del fatto che è stata accertata la violazione dei fondamentali doveri professionali connessa con l’assunzione di iniziative connotate da malafede e colpa grave.
Inoltre, sono state tenute in considerazione la rilevante entità delle somme concretamente incassate, la pluralità delle azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso nel corso degli anni, la gravità del pregiudizio provocato alla controparte e all’immagine della categoria, nonché, infine, il contegno successivo all’illecito.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AVVOCATI: SANZIONE DISCIPLINARE IN CASO DI PUBBLICITÀ INFORMATIVA OCCULTA
L’ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI PUBBLICITÀ NON PRECLUDE DI SANZIONARE MESSAGGI LESIVI DELLA DIGNITÀ E DEL DECORO DELLA PROFESSIONE
Sentenza | Cassazione civile, Sezioni Unite | 03.05.2013 | n.10304
DISCIPLINARE AVVOCATO: LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI NON RICHIEDE PARTICOLAREGGIATA ESPOSIZIONE DELL’ILLECITO
È SUFFICIENTE CHE L’INCOLPATO SIA POSTO NELLA CONDIZIONE DI PREDISPORRE LE PROPRIE DIFESE
Sentenza | Cassazione Civile, Sezioni Unite, Pres. Santacroce – Rel. Giusti | 28.10.2015 | n.21948
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno