Il notaio ha la facoltà di rifiutare la propria prestazione professionale se le parti non depositino presso di lui le somme necessarie per le tasse, l’onorario e le spese, ma, una volta che abbia comunque accettato di eseguire la prestazione richiestagli e di ricevere l’atto, il mancato pagamento di tali importi non lo autorizza a sottrarsi all’obbligo di provvedere alle formalità susseguenti (come la registrazione e la trascrizione dell’atto).
Questi i principi espressi dalla Cassazione Civile, sez. seconda, Pres. Mazzacane – Rel. Oricchio, con la sentenza n. 23491 del 17.11.2015.
Nella fattispecie in disamina un notaio era stato condannato dalla competente Commissione disciplinare a sei mesi di sospensione per essersi reso responsabile di trascrizione tardiva di atti, di esposizione di anticipazioni non giustificate e per aver delegato a terzi determinate attività.
Tale decisione era stata confermata con ordinanza dalla Corte di Appello di Milano ed avverso tale provvedimento il notaio proponeva ricorso per Cassazione.
In particolare il ricorrente, in relazione alla confermata responsabilità per trascrizione tardiva di atti, censurava l’ordinanza per aver erroneamente individuato un’ipotesi di ritardo nelle trascrizioni, mancando di considerare che le stesse erano state effettuate non appena andato a buon fine l’assegno conferito dal cliente, il quale si trovava nella situazione non di non aver pagato le somme relative agli oneri fiscali, ma di averle pagate con mezzo non liquido, asserendo, inoltre, che le trascrizioni in ritardo non violano norme deontologiche.
In proposito la Corte ha sottolineato come sia nelle facoltà del notaio rifiutare la propria prestazione professionale qualora le parti non depositino presso di lui le somme necessarie per le tasse, l’onorario e le spese, ma, una volta che abbia comunque accettato di eseguire la prestazione richiestagli e di ricevere l’atto, il mancato pagamento da parte del cliente degli importi dovuti per tasse e trascrizione e neppure (a maggior ragione) il mancato perfezionamento della liquidità dei titoli rilasciati per il medesimo pagamento possono consentire al professionista di ritardare la dovuta tempestiva trascrizione, ciò anche in considerazione del dettato dell’art. 2671 c.c., il quale impone al notaio di provvedere alle formalità di pubblicazione e trascrizione dell’atto ricevuto (e voluto ricevere anche in assenza e/o carenza del versamento dovuto dal cliente) “nel più breve tempo possibile” e, quindi, senza alcun inescusabile indugio.
Ancora, il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata nella parte in cui individua l’illecito concorrenziale nella allocazione sotto la voce di “anticipazioni” di importi non giustificati per visure ipotecarie e per visure in relazione ad atti societari e quindi nel risvolto concorrenziale di un illecito tributario in assenza dell’accertamento dell’illecito tributario stesso.
In merito la Suprema corte osserva che l’art 14 del Codice deontologico professionale, rilevante ex art. 147, lett. b), L. Notarile, menziona espressamente tra le ipotesi di illecita concorrenza la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi, di tal che nella fattispecie in esame non poteva che essere contestata e riconosciuta la illecita concorrenza per la mancata specificazione delle suddette anticipazioni.
In ragione dei suesposti rilievi, esaminati gli altri motivi di impugnazione, la Corte si è pronunciata per il rigetto del ricorso liquidando le spese secondo la soccombenza e condannando il notaio al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SE, NELL’ADEMPIMENTO DEL PROPRIO INCARICO PROFESSIONALE, IL NOTAIO INCORRE IN ERRORE E PRODUCE UN DANNO AL PROPRIO CLIENTE, DEVE RISARCIRLO
Tribunale Ordinario di Milano, dott.ssa Martina Flamini | Sentenza | 15-07-2013
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