ISSN 2385-1376
Testo massima
La giurisdizione in materia disciplinare notarile appartiene in toto all’autorità giudiziaria ordinaria.
Non è consentita l’impugnazione innanzi al giudice amministrativo nè degli atti dei Consigli notarili funzionali all’esercizio dell’azione disciplinare, nè dello stesso atto d’inizio del procedimento disciplinare. Ai sensi, infatti, dell’art. 113 Cost., u.c., il giudice ordinario è munito in tale materia di giurisdizione esclusiva, estesa anche al sindacato sugli atti che costituiscono il presupposto dell’irrogazione della sanzione disciplinare, impugnabili, pertanto, innanzi ad esso, purchè nel rispetto dell’art. 100 c.p.c..
La repressione degli illeciti disciplinari incide sulla sfera giuridica della persona fisica destinataria del provvedimento, fino a intaccarne il diritto di continuare a svolgere una data attività lavorativa (tant’è che, secondo la giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo, ciò può dar luogo a “controversie su diritti di natura civile”, ai sensi dell’articolo 6 – 1 della convenzione: cfr. konig c. germania, 28 giugno 1978, 87-95).
Il potere disciplinare non si esercita secondo la consueta tecnica del provvedimento amministrativo, che attua la sintesi solidaristica tra interesse generale e interesse particolare, ma in maniera immediata e diretta sulla posizione del soggetto incolpato, secondo un modulo simile a quello penalistico. La fase giurisdizionale che ne può seguire non ha ad oggetto, infatti, il controllo dell’uso legittimo di un potere altrimenti insindacabile nelle sue scelte di merito amministrativo, ma l’accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria esercitata, accertamento che, una volta richiesto dalla parte percossa dal provvedimento o da quella titolare del potere d’azione, coinvolge un interesse pubblico indisponibile.
Questi i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Pres. Oddo Rel. Manna Felice, con sentenza n. 12732 del 19.06.2015, resa in tema di sanzioni disciplinari a carico del notaio.
CASO
La vicenda processuale trae origine dalla sanzione della censura applicata ad un Notaio dalla Commissione amministrativa regionale, all’esito di procedimento disciplinare promosso dal Consiglio notarile, sul presupposto della violazione dell’art. 9 del codice deontologico e dell’art. 147 della legge notarile.In particolare, detto controllo risultava rivolto a tutti i notai i cui onorari repertoriali fossero risultati nell’anno immediatamente precedente superiori ad oltre il doppio della media repertoriale distrettuale annuale.
A mente della richiamata disposizione, “è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:
a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;
c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.”
Avverso la sanzione disciplinare della censura, il Notaio proponeva appello innanzi allo Corte di Napoli, che rigettava il reclamo principale ed accoglieva quello incidentale proposto nelle more dal Consiglio Notarile,con estensione dell’applicazione della censura anche alla violazione dell’obbligo riguardante il carattere personale della prestazione.
Il professionista proponeva dunque ricorso per Cassazione, lamentando che il Collegio avesse commesso un error in procedendo non sospendendo il procedimento disciplinare per effetto della pendenza, innanzi al TAR, del ricorso giurisdizionale amministrativo col quale lo stesso Notaio aveva impugnato gli atti prodromici all’esercizio dell’azione disciplinare.
In sostanza, il professionista lamentava che la Corte d’Appello avesse errato nel non riconoscere rilevanza alla compresenza, in materia, di un duplice sindacato giurisdizionale: da parte del giudice ordinario sulla responsabilità disciplinare, e da parte del giudice amministrativo sui singoli atti prodromici alla richiesta di cui all’art. 153 legge notarile, con espressa affermazione di una pregiudiziale amministrativa sul giudizio disciplinare.
Il ricorrente deduceva, inoltre, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 93 della legge notarile, atteso che il potere di vigilanza e di controllo esercitato dal Consiglio Notarile, non era avvenuto nel rispetto del diritto alla difesa e del contraddittorio.
Il Notaio, infine, contestava la violazione dell’art 147, comma 1, legge notarile e la violazione dei principi nazionali comunitari in materia di libera concorrenza economica.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE
La Corte di Cassazione ha chiarito che la giurisdizione in materia disciplinare notarile appartiene in toto all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ed invero (in tal senso anche consolidata giurisprudenza di merito), il Giudice di legittimità ha chiarito che il potere disciplinare non si esercita secondo la consueta tecnica del provvedimento amministrativo, ma in maniera immediata e diretta sulla posizione del soggetto incolpato, secondo un modulo simile a quello penalistico. L’eventuale fase giurisdizionale, infatti, non opera alcun controllo sulla legittimità dell’esercizio del potere disciplinare, ma conduce un accertamento relativo alla fondatezza della pretesa sanzionatoria esercitata.
Vengono richiamati, poi, gli interventi delle S.U. secondo cui non è consentita l’impugnazione innanzi al giudice amministrativo nè degli atti dei Consigli notarili funzionali all’esercizio dell’azione disciplinare (in particolare, di quelli adottati ai sensi dell’art. 93, comma 1, n. 1, e della L. 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 93 bis e 93 ter), nè dello stesso atto d’inizio del procedimento disciplinare.
Si precisa come, infatti, ai sensi dell’art. 113 Cost., u.c., il giudice ordinario è munito in tale materia di giurisdizione esclusiva, estesa anche al sindacato sugli atti che costituiscono il presupposto dell’irrogazione della sanzione disciplinare, impugnabili, pertanto, innanzi ad esso, purchè nel rispetto dell’art. 100 c.p.c..
Non vale a confutare tale assetto come chiarito dalla Corte la possibile compresenza in materia, di profili secondari a quello disciplinare idonei a configurare interessi legittimi concorrenti con i diritti soggettivi, e dunque ipotizzare che le due tutele debbano coordinarsi tra loro, considerando che una volta promossa l’azione disciplinare la cognizione sul diritto soggettivo, essendo per sua natura piena (nel senso del merito processuale), esaurisce ogni aspetto del rapporto, sul quale non possono quindi confluire più giurisdizioni.
Ulteriore corollario fissato dalla Corte è che lo svolgimento della difesa nella fase che precede l’iniziativa disciplinare cessa di avere rilevanza autonoma ove quest’ultima sia esercitata, e diviene oggetto d’esame da parte del giudice ordinario solo se ed in quanto ne sia derivato un vulnus non altrimenti emendabile nell’ambito del giusto procedimento disciplinare. E poichè nel caso di specie la difesa era piena ed espressamente prevista anche prima che fosse fissata l’udienza davanti alla Co.re.di, ne derivava che la sola doglianza di non aver potuto far valere le proprie ragioni anticipatamente alla richiesta dell’organo titolare dell’azione non viziava il procedimento disciplinare, nel quale quelle stesse ragioni l’incolpato aveva la facoltà di esporre.
Non senza osservare, inoltre, che anche in occasione dell’esercizio dell’attività dell’attività di vigilanza da parte del Consiglio notarile il ricorrente avrebbe potuto presentare memorie e chiedere di essere sentito, senza bisogno di un espresso invito in tal senso e senza la fissazione di un apposito termine.
La Corte ha, inoltre, confermato il corretto esercizio dell’attività di vigilanza e di controllo da parte del Consiglio Notarile, ai sensi dell’ art. 93 bis legge notarile, e richiamato l’art 26 della stessa legge per respingere la violazione dell’art 147 lamentata dal ricorrente, sottolineando l’importanza riservata dalla norma al regolare e continuo funzionamento dell’ufficio cui il notaio è stato assegnato id est la sua sede principale e non già un interesse corporativo e di cartello, volto a regolare la concorrenza tra professionisti in danno del mercato.
Alla luce di ciò, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso.
Si segnalano i seguenti precedenti:
NOTAI: ATTENUANTE PER IL PROFESSIONISTA CHE RIDUCA LE CONSEGUENZE DANNOSE DEL SUO OPERATO
SE NEL FATTO ADDEBITATO AL NOTAIO RICORRONO CIRCOSTANZE ATTENUANTI LA SANZIONE PECUNIARIA È DIMINUITA DI UN SESTO
Cassazione civile, sezione seconda | Sentenza | 05-06-2014 | n.12672
DISCIPLINARE NOTAI: È LEGITTIMA LA SANZIONE PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 29 COMMA 1 BIS DELLA LEGGE 52/1985
LA MANCANZA DI CONFORMITÀ OGGETTIVA E SOGGETTIVA COMPORTA LA NULLITÀ ASSOLUTA DEI ROGATI ATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
Cassazione Civile, seconda sezione | Sentenza | 11-04-2014 | n.8611
DISCIPLINARE NOTAI: NON OCCORRE LA MOTIVAZIONE SULLA SOSPENSIONE CAUTELARE OVE SIA IMPLICITA NELLA GRAVITÀ DEGLI ADDEBITI
LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE È POSSIBILE SOLO AL VENIR MENO DEI PRESUPPOSTI PER CUI È STATA ASSUNTA
Cassazione civile, sezione seconda | Sentenza | 09-04-2014 | n.8341
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 139/2015