ISSN 2385-1376
Testo massima
La mera contestazione della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura ex art. 2719 c.c. non preclude di per sé l’utilizzabilità del documento. Infatti, non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Colui che nega la conformità del documento all’originale deve indicare le circostanze che potevano ragionevolmente indurre a dubitare dell’autenticità della copia.
Il contratto che disciplina il rapporto di conto corrente si intende concluso per iscritto ex art. 117 TUB anche se non riporta la sottoscrizione della banca.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, con ordinanza emessa in data 25/01/2016.
Nel caso di specie la società correntista conveniva in giudizio l’istituto di credito chiedendo la rideterminazione del saldo di conto corrente sul presupposto che la Banca avesse applicato, al rapporto di conto corrente, interessi usurari in violazione del divieto di anatocismo, tanto da incorrere nel reato di usura ex art. 644 c.p..
La correntista contestava, quindi, la pretesa creditoria della Banca riportata nell’ultimo estratto conto.
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito, il quale, oltre a contestare la fondatezza delle domande avversarie eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Giudice adito e, a tal fine, produceva copia del contratto di conto corrente contenente la clausola derogativa della competenza, debitamente sottoscritta dalla correntista, in forza della quale l’unico Giudice competente a conoscere la controversia relativa al rapporto di conto corrente era il Tribunale di Reggio Emilia.
La Banca precisava che la clausola derogativa della competenza era stata validamente sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 ss c.c. da un soggetto che, peraltro, non rivestiva la qualifica di consumatore.
Alla prima udienza l’attrice disconosceva la conformità all’originale del contratto prodotto dalla Banca in copia non autenticata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2719 c.c. e, in subordine, dell’art 2712 c.c., riservandosi di svolgere le attività di cui all’art. 214 c.p.c. al momento del deposito degli originali.
L’attrice eccepiva, altresì, che il contratto prodotto era privo del requisito della forma scritta in quanto lo stesso non riportava la sottoscrizione da parte dell’istituto di credito e, per tale ragione, era inutilizzabile ai fini del giudizio e, quindi, improduttivo di effetti.
Sulla base di tali presupposti chiedeva il rigetto dell’eccezione di incompetenza sollevata dall’istituto di credito ritenendo, altresì, che il contratto prodotto dalla Banca fosse invalido in quanto sottoscritto soltanto dalla correntista e non dalla Banca e, quindi, privo del requisito della forma scritta richiesta dall’art. 117 TUB.
Il giudice adito accoglieva l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Banca e, con riguardo al disconoscimento del contratto effettuato ai sensi dell’art. 2719, c.c. precisava che, a differenza di quello previsto dall’art. 215 c.p.c., la mera contestazione della conformità della copia di un documento all’originale non preclude, di per sé, l’utilizzabilità del documento e non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale di Napoli, ritenendo validamente sottoscritta la clausola derogativa della competenza, oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte della correntista a norma dell’art. 1341 c.c., ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, per essere competente il Tribunale di Reggio Emilia, assegnando alle parti il termine per la riassunzione della lite dinanzi al Giudice competente.
In conclusione, l’ordinanza in commento ha posto in risalto la macroscopica differenza tra il disconoscimento previsto dall’art. 2719 c.c., che non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova e quello previsto dall’art. 215 c.p.c. che preclude l’utilizzazione della scrittura disconosciuta in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di quest’ultima.
Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato che i contratti bancari, anche se non riportano la sottoscrizione dell’istituto di credito sono validi ex art. 117 TUB sul presupposto che la forma scritta è a tutela della parte più debole del contratto e, quindi, del cliente che ha l’opportunità di conoscere in anticipo, il concreto svolgersi del rapporto e i costi delle operazioni concluse.
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