Il disconoscimento da parte del cliente, della propria sottoscrizione, ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti.
A fronte di contestazioni generiche in ordine alla rilevanza giuridica di un documento, alla sua completezza formale, alle modalità di intestazione e di inoltro e, dunque, in merito alla provenienza della scrittura, più che sulla sua falsità, alcun onere di tempestiva istanza di verificazione grava sulla Banca.
In mancanza di contestazione nel termine di cui all’art. 1832 c.c., gli estratti conto devono intendersi tacitamente approvati.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Dott.ssa Natalia Ceccarelli, con la sentenza n. 573 del 22.03.2017.
Nel caso di specie, un correntista, cittadino italiano residente negli Stati Uniti, evocava in giudizio la Banca, chiedendone la condanna al risarcimento del danno asseritamente patito per effetto della dedotta violazione degli obblighi di buona fede e diligenza, nell’ambito di un rapporto di conto corrente intercorso tra le parti ed estinto per mancanza fondi, per iniziativa dell’Istituto di credito.
A tal fine, l’attore deduceva che, sul menzionato conto, aveva versato, una somma ingente in dollari americani; che, dopo qualche tempo, non avendo ricevuto più comunicazioni dalla Banca, si era dapprima recato in filiale, e aveva, poi, chiesto, a mezzo del proprio difensore, il rilascio di copia della documentazione inerente il rapporto, così apprendendo che il conto era stato estinto per mancanza fondi e che, in particolare, la giacenza esistente era stata pressoché azzerata, avendo la Banca trasferito la quasi totalità della somma ivi presente sul conto corrente di una società, in esecuzione di “una presunta richiesta cartacea indirizzata a mezzo fax al responsabile della filiale e con la quale il correntista avrebbe autorizzato l’operazione”.
Il correntista, a tal proposito, specificava di non aver mai autorizzato l’operazione in questione, deducendo la violazione, da parte della Banca, degli obblighi su di essa gravanti nell’esecuzione del mandato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l’Istituto di credito, deducendo, fra l’altro, nel merito, l’infondatezza della pretesa.
Il Tribunale osservava che l’attore aveva dedotto, in comparsa conclusionale, di aver “espressamente disconosciuto” la scrittura privata (disposizione di bonifico), eccependo la mancata proposizione da parte dell’Istituto di credito convenuto di apposita istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e lamentando la conseguente inutilizzabilità del documento, senza tuttavia che l’atto introduttivo presentasse un formale disconoscimento del documento contestato.
Ed invero, proseguiva il Giudice, il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti.
Nel caso di specie, a tacer della palese omogeneità, rilevabile ictu oculi, tra la sottoscrizione apposta in calce al documento contestato e le firme apposte dal correntista sulla rimanente documentazione contrattuale esibita dalla Banca, il Tribunale rilevava come le argomentazioni svolte dall’attore nell’atto introduttivo non fossero focalizzate sulla falsità della sottoscrizione apposta in calce alla disposizione di bonifico, bensì sulla mancanza di giuridica rilevanza del documento, sulla sua incompletezza formale, sulle anomale modalità di intestazione e di inoltro del documento; in definitiva, sull’incertezza in ordine alla provenienza della scrittura, piuttosto che sulla sua falsità.
Ad avviso del Giudicante, a fronte di generiche contestazioni, alcun onere di tempestiva istanza di verificazione poteva, in concreto, gravare sulla Banca, la quale, a ragione, non vi aveva provveduto, atteso, peraltro, che l’attore era senz’altro in condizione di avvedersi dell’operazione contestata fin dal momento della sua effettuazione, essendo stati gli estratti conto inoltrati al correntista, presso l’indirizzo della sua residenza negli Stati Uniti.
Invero, in mancanza di contestazione nel termine di cui all’art. 1832 c.c., gli estratti conto trasmessi dalla Banca dovevano intendersi tacitamente approvati: inoltre, anche a prescindere dalla ricezione degli estratti conto, risultava inverosimile, secondo il Giudicante, che il correntista fosse all’oscuro del trasferimento di una così ingente somma di denaro dal proprio conto corrente su quello di una società, di cui era fideiussore e della cui situazione finanziaria doveva essere necessariamente a conoscenza.
In definitiva, ritenuta la ricostruzione attorea incompatibile con il reale svolgimento del rapporto, il Tribunale di Avellino rigettava la domanda condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DISCONOSCIMENTO DOCUMENTO EX ART. 2719 C.C.: SI PUÒ ACCERTARE CONFORMITÀ A ORIGINALE TRAMITE PRESUNZIONI
IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DISCONOSCIUTO GENERICAMENTE È VALIDO ANCHE SE MANCA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
Ordinanza | Tribunale di Napoli – dott. Massimiliano Sacchi | 25.01.2016 |
DISCONOSCIMENTO FOTOCOPIE: NECESSITA’ DI DICHIARAZIONI CHIARE E SPECIFICHE
NON SONO AMMISSIBILI CONTESTAZIONI GENERICHE O ONNICOMPRENSIVE
Sentenza | Tribunale di Napoli – dott. Pietro Lupi | 19.07.2012 |
DISCONOSCIMENTO SOTTOSCRIZIONE PRODOTTA IN FOTOCOPIA
ONERE DI CONFERMA DELLA CONTESTAZIONE IN CASO DI PRODUZIONE DELL’ORIGINALE
Sentenza | Tribunale di Milano – Sezione sesta | 16.03.2011
LITE TEMERARIA IL DISCONOSCIMENTO DI SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA È FONTE DI CONDANNA
IL DISCONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA ESPRIME UN OGGETTIVO CONNOTATO DI MALA FEDE DA PARTE DELL’AUTORE DEL DISCONOSCIMENTO
Sentenza | Tribunale di Monza – dott. Manuela Laub | 09.01.2013
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