Il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare l’autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Graziosi – Rel. Ambrosi, con l’ordinanza n. 35290 del 18 dicembre 2023, che ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamentava che la Corte d’appello avesse ritenuto generico il disconoscimento delle sottoscrizioni di tutti gli atti posti a fondamento del preteso credito, ritenendolo irrilevante e quindi non giustificativo di disporre la verificazione.
In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il vizio dedotto dal ricorrente, dovendosi dare applicazione all’art. 214 c.p.c. con la prescritta verificazione; difatti, a fronte dell’eccezione di disconoscimento sollevata dall’opponente, parte opposta aveva correttamente formulato istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, che, contrariamente a quanto asserito dal giudice d’appello, implicava la necessità della verificazione, a nulla rilevando quanto dalla stessa corte territoriale ulteriormente ritenuto, e cioè che, in difetto di prova contraria, la corrispondenza fra soggetti sottoscrittori e parti menzionate nel contratto fosse desumibile dalla circostanza per cui tra gli atti sottoscritti vi era anche l’attestazione di ricezione della raccomandata con la quale era stata comunicata la cessione dei crediti e che gli atti relativi ai prestiti garantiti recavano anche le sottoscrizioni di altri coobbligati.
In conclusione, il ricorso è stato accolto in relazione al secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, per cui la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON VI PUÒ ESSERE ALCUN APPREZZAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Varani, Rel. Nardozza | 14.11.2022 | n.3588
DISCONOSCIMENTO FIRMA: ONERE DI REITERARE IL DISCONOSCIMENTO IN CASO DI DEPOSITO DELL’ORIGINALE
IN MANCANZA IL DOCUMENTO È TACITAMENTE RICONOSCIUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Moscarini | 07.03.2022 | n.7340
DISCONOSCIMENTO FIRMA: VA CONFERMATO SE PRODOTTO NUOVAMENTE L’ORIGINALE DELLA SCRITTURA
SE LA PARTE DISCONOSCENTE NON COMPARE, LA SCRITTURA DEVE DARSI PER RICONOSCIUTA, EX ART. 215 CPC
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Luparelli | 30.03.2019 | n.6857
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