L’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e la sua contestazione esige la querela di falso. La mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall’onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta. In mancanza di deroghe espresse previste dalla legge, il disconoscimento della fotocopia deve essere tempestivo in qualsiasi tipo di giudizio.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. De Stefano – Rel. Rossetti, con la sentenza n. 30318 del 21.11.2019.
Un contribuente ha impugnato per Cassazione una sentenza con cui il giudice ha dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta avverso una cartella di pagamento, emessa per la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada.
Il ricorrente ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata l’avvenuta notifica del verbale di contestazione; sostenendo che tale decisione sarebbe erronea per una serie di ragioni, fra le quali quella secondo lui il Tribunale ha ritenuto dimostrata l’avvenuta notifica sulla base di un avviso di ricevimento prodotto solo in fotocopia; che la sottoscrizione presente sull’avviso di ricevimento dovesse essere tempestivamente contestata, mentre in realtà nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non esisterebbero preclusioni; ha ritenuto “atto pubblico” il suddetto avviso di ricevimento, con conseguente necessità della querela di falso; non ha comunque considerato che, non essendo stato mai prodotto l’originale, non era possibile proporre la querela di falso e che, una volta compiuto il disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’opponente (nota bene, nella memoria conclusionale), l’amministrazione convenuta nulla ha replicato, così “riconoscendo il disconoscimento“.
La Suprema Corte, sulla scorta di orientamenti ben consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha ribadito il principio sueposto e, in particolare in relazione alla tempestività con cui va disconosciuta la fotocopia in qualsiasi tipo di giudizio, in mancanza di deroghe espresse previste dalla legge, ha applicato il principio secondo cui “la copia fotostatica della procura alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell’art. 2719 c.c.), nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione” (Ordinanza n. 21339 del 14/10/2011).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DISCONOSCIMENTO DOCUMENTO: INAMMISSIBILE OVE NON ESPRESSO IN MODO FORMALE ED INEQUIVOCO
A FRONTE DI CONTESTAZIONI GENERICHE, NON SI DEVE PROPORRE ISTANZA DI VERIFICAZIONE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Ceccarelli Natalia | 22.03.2017 | n.573
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/disconoscimento-documento-inammissibile-ove-non-espresso-in-modo-formale-ed-inequivoco
DISCONOSCIMENTO DOCUMENTO EX ART. 2719 C.C.: SI PUÒ ACCERTARE CONFORMITÀ A ORIGINALE TRAMITE PRESUNZIONI
IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DISCONOSCIUTO GENERICAMENTE È VALIDO ANCHE SE MANCA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
Ordinanza | Tribunale di Napoli – dott. Massimiliano Sacchi | 25.01.2016 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/disconoscimento-documento-ex-art-2719-c-c-si-puo-accertare-conformita-a-originale-tramite-presunzioni.html
DISCONOSCIMENTO FOTOCOPIE: NECESSITA’ DI DICHIARAZIONI CHIARE E SPECIFICHE
NON SONO AMMISSIBILI CONTESTAZIONI GENERICHE O ONNICOMPRENSIVE
Sentenza | Tribunale di Napoli – dott. Pietro Lupi | 19.07.2012 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/disconoscimento-fotocopie-necessita-di-dichiarazioni-chiare-e-specifiche.html
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