ISSN 2385-1376
Testo massima
La contestazione in ordine alla conformità delle copie prodotte agli originali, pur non richiedendo formule sacramentali, necessita di una impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersene desumere gli estremi della negazione dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione, nonché richiede la coerenza e la incidenza di un tale disconoscimento sulla linea difensiva adottata.
Il disconoscimento della autenticità di una sottoscrizione apposta ad un documento prodotto da una parte deve essere logicamente compatibile con la contestazione sollevata nel merito.
Tali principi sono stati affermati con la sentenza pubblicata il 24/04/2013 dal Tribunale di Ariano Irpino, Giudice dott. Pietro Vinetti, il quale, in giudizio di accertamento del credito ha condannato i convenuti al pagamento dell’importo dovuto ritenendo inammissibile e/o inidonea sia la contestazione di non conformità delle copie prodotte rispetto agli originali che il disconoscimento della autenticità della sottoscrizione della fideiussione rilasciata dagli stessi.
Il giudizio di cui alla sentenza in esame trae origine dall’opposizione proposta dai fideiussori avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un Istituto di credito per il pagamento del saldo debitore del rapporto intrattenuto con la società correntista. Tale giudizio, in seguito alla dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Avellino, veniva riassunto dalla Banca innanzi il Tribunale di Ariano Irpino per l’accertamento della sussistenza del rapporto fideiussorio con la condanna dei garanti al pagamento dell’importo dovuto.
L’inidoneità del disconoscimento sollevato dai garanti è stata affermata in considerazione della contraddittorietà delle eccezioni formulate con l’atto di opposizione e, precisamente:
-difetto di prova della titolarità attiva della Banca;
-difetto di conformità dei documenti prodotti in copia agli originali;
-difetto di autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto di fideiussione;
-negazione nel merito della sussistenza del credito azionato;
-nullità della fideiussione con conseguente liberazione dall’obbligo di garanzia ex art.1956 cc;
-decadenza dalla garanzia ex art.1957 cc.
Il Tribunale ha condannato i fideiussori al pagamento dell’importo dovuto dalla debitrice principale alla Banca, affermando la sussistenza della prova del credito stesso e l’inidoneità delle contestazioni sollevate ritenendo generica la contestazione di non conformità agli originali e incompatibile già sul piano logico il disconoscimento della autenticità della sottoscrizione della fideiussione con la proposizione dell’eccezione ex art.1956 e 1957 cc.
In particolare, il Tribunale, in ordine alla contestazione di non conformità delle copie agli originali, ha affermato testualmente che “inidonea al disconoscimento è la contestazione di parte convenuta della conformità delle copie prodotte dall’attrice agli originali: la generica lamentata difformità, priva di motivazione concrete, non può ritenersi idonea al fine perseguito da parte convenuta ex art. 2712 cc“.
Relativamente al disconoscimento della autenticità della sottoscrizione, il Tribunale ha affermato l’inammissibilità dello stesso condividendo la difesa sostenuta dalla Banca in virtù del principio secondo cui il disconoscimento della autenticità della propria sottoscrizione deve avere i caratteri di SPECIFICITÀ e DETERMINATEZZA ad essere coerente con la linea difensiva adottata sin dalla prima pagina dell’atto di opposizione per cui è inammissibile laddove la parte propone eccezioni che la stessa non avrebbe avuto alcun interesse a sollevare ove realmente non avesse assunto alcun obbligo fideiussorio.
Il Giudice ha motivato l’inidoneità del disconoscimento sul presupposto che “laddove le sottoscrizioni non fossero state apposte effettivamente dai convenuti, infatti, gli stessi non avrebbero avuto alcun interesse né titolo a discettare nel merito della validità del rapporto debitorio e dell’intervenuta decadenza del garantito dalla garanzia personale. L’avere parte convenuta discusso nel merito del rapporto debitorio appare condotta logicamente incompatibile con l’operato disconoscimento, che deve pertanto, ritenersi superato dalla linea difensiva seguita dal convenuto nel merito, considerato, del resto, che il disconoscimento è genericamente operato“.
Tale principio viene riaffermato con la sentenza in esame in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12448 del 19/7/2012 che stabilisce che “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell’art.214 cpc, deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti. (Cassa con rinvio, App. Roma, 21/12/2006)”.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 307/2013