Provvedimento segnalato dall’Avv. Marco Di Benedetto del foro di Velletri
Il disconoscimento della documentazione bancaria e delle relative sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di mero stile, dovendo contenere un’articolata dichiarazione di diversità della copia all’originale e delle sottoscrizioni apposte.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Velletri, Giudice Renato Buzi con l’ordinanza del 20 settembre 2018.
Il Giudice ha elaborato il suddetto principio a scioglimento della riserva assunta per valutare la sussistenza dei requisiti necessari alla concessione della provvisoria esecuzione, ex art. 648 cpc, di un decreto ingiuntivo opposto.
Nell’intento di valutare se l’opposizione fosse o meno fondata su prova scritta e se fosse o meno di pronta soluzione, l’Organo giudicante si è soffermato, in particolare, sul disconoscimento della documentazione bancaria e delle sottoscrizioni operato dalle opponenti.
Al riguardo, il Tribunale ha stabilito che, al fine di considerare rilevante giuridicamente il suddetto disconoscimento, è necessario che esso non si risolva in espressioni di mero stile ma che, al contrario, sia effettuato in maniera specifica e determinata.
Con riferimento al caso di specie, tuttavia, il Giudice adito non ha potuto fare a meno di rilevare che il disconoscimento della documentazione e delle sottoscrizioni, oltre a non essere stato effettuato in modo chiaro e specifico, non contenesse un’articolata dichiarazione di diversità della copia dall’originale. Inoltre, è stato sottolineato il fatto che le firme apposte nei contratti e poi disconosciute apparissero molto simili a quelle apposte sulle carte di identità, nei documenti sottoscritti e prodotti ai funzionari del Comune di residenza degli opponenti nonché negli atti notarili prodotti dall’istituto di credito.
In ultima analisi, il Giudice ha rappresentato che il disconoscimento de quo, contrariamente a quanto avvenuto nel caso che lo ha occupato, debba essere coerente con la linea difensiva adottata dalle parti che intendono farlo valere.
Sulla base delle soprariportate argomentazioni, il Giudice ha concluso ritenendo sfornita di prova scritta l’opposizione ed ha, pertanto, accolto la richiesta dell’istituto di credito di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DISCONOSCIMENTO DOCUMENTO: INAMMISSIBILE OVE NON ESPRESSO IN MODO FORMALE ED INEQUIVOCO
A FRONTE DI CONTESTAZIONI GENERICHE, NON SI DEVE PROPORRE ISTANZA DI VERIFICAZIONE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Ceccarelli Natalia | 22.03.2017 | n.573
LITE TEMERARIA: DAL PRETESTUOSO DISCONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DERIVA LA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
IL CARATTERE MERAMENTE DILATORIO DELLA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO COMPORTA LA CONDANNA EX ART. 96 CPC
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Vincenzo Scalzone | 21.07.2014 |
DISCONOSCIMENTO DOCUMENTO EX ART. 2719 C.C.: SI PUÒ ACCERTARE CONFORMITÀ A ORIGINALE TRAMITE PRESUNZIONI
IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DISCONOSCIUTO GENERICAMENTE È VALIDO ANCHE SE MANCA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
Ordinanza | Tribunale di Napoli – dott. Massimiliano Sacchi | 25.01.2016 |
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