Gli interessi corrispettivi e quelli moratori non sono tra loro cumulabili in considerazione della diversa natura di tali categorie di interessi, inoltre l’usurarietà del contratto deve essere effettuata con esclusivo riguardo agli oneri che costituiscono remunerazione della messa a disposizione del capitale, mentre gli interessi moratori hanno la funzione di sanzionare l’inadempimento del cliente sulla base di una previsione pattizia riconducibile al genus delle clausole penali.
Il legislatore ha espressamente sanzionato con la nullità – del contratto o di singole clausole – solo i casi di non corretta indicazione del TAEG, ma non anche quelli di violazione dell’ISC, dunque non può applicarsi il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB se sono stati correttamente indicati in contratto tutti i costi che il cliente dovrà sostenere, anche se non correttamente inseriti nell’ ISC.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Dott.ssa Antonella Rimondini, con sentenza del 26.09.2017 n. 1692.
Nel caso in esame, un mutuatario conveniva in giudizio una Banca mutuante sul presupposto dell’applicazione di tassi di interesse, corrispettivi e moratori, complessivamente usurari in relazione al contratto di mutuo sottoscritto, eccependo altresì, nelle more del giudizio, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse pattuito per la non corretta indicazione dell’ISC in violazione dell’art. 117 TUB e la nullità del contratto per l’inserimento della clausola cd. floor.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle avverse pretese e la condanna dell’attrice ex art. 96 c.p.c..
Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la non cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori poiché ontologicamente diversi, in virtù delle funzioni rispettivamente rimunerativa e sanzionatoria rilevando, inoltre, che i tassi oggetto di contestazione, non superassero singolarmente il tasso soglia pro tempore vigente.
Il Giudice ha, altresì, ritenuto prive di pregio le doglianze sulla nullità contrattuale per non corretta indicazione dell’ISC e per la presenza della cd. clausola floor non probatoriamente avvalorate.
In particolare, il Giudicante in merito all’asserito scostamento dell’ISC dichiarato e TAEG verificato, ha argomentato che il legislatore ha espressamente sanzionato con la nullità del contratto o di singole clausole solo i casi di non corretta indicazione del TAEG, ma non anche quelli di violazione dell’ISC, di talchè non può trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB invocato da parte attrice, poiché trattasi di un indice informativo la cui omissione non comporta la nullità del contratto o delle singole clausole, non essendo un elemento essenziale dello stesso.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale modenese si pronunciava per il rigetto delle domande attoree, con condanna al pagamento delle spese di lite ma non applicando l’art. 96 c.p.c. per i contrasti giurisprudenziali sulle questioni poste da parte attrice.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O UN “TASSO CREATIVO”
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
LITE TEMERARIA: SOMMARE IL TASSO CONVENZIONALE CON IL MORATORIO AI FINI DELL’USURA È UN’OPERAZIONE FANTASIOSA
TALE CONDOTTA VA SANZIONATA CON LA CONDANNA AL QUINTUPLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE AI SENSI DEL DM 55/2014.
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 10.03.2015 | n.739
ISC MUTUO: L’EVENTUALE OMISSIONE NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO
È UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO E NON UN REQUISITO TASSATIVO
Sentenza | Tribunale di Mantova, Dott.ssa Laura Fioroni | 02.05.2017 | n.472
CONTRATTO DI MUTUO: NESSUNA VIOLAZIONE IN CASO DI CLAUSOLA FLOOR
L’OGGETTO DEL CONTRATTO È LECITO, POSSIBILE E DETERMINATO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani | 16.12.2015 | n.1131
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