Il TAEG non svolge la funzione di “regola di validità”, tanto meno essenziale, nell’economia del contratto poiché è mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente, ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, esplica sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale, è tutt’al più regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni, con l’ordinanza del 03.07.2018.
Nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Giudice, un cliente ha convenuto in giudizio una BANCA ritenendo errato il calcolo del TAEG emergente dal mutuo fondiario stipulato con la stessa ed ha chiesto la declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso d’interesse per violazione dell’art. 117, comma 6, T.U.B. nonché la rideterminazione del piano di ammortamento mediante applicazione del tasso minimo B.O.T. ai sensi dell’art. 117, comma 7, lett. A), T.U.B.
Nel dirimere la controversia il Tribunale ha, in primis, osservato che il TAEG, contenuto nel contratto e nel Documento di Sintesi, rappresenta un indicatore Sintetico di Costo tramite il quale il mutuatario ha conoscenza del costo complessivo dell’operazione e che l’indicazione iniziale dell’ISC nel contratto di mutuo è divenuta obbligatoria a far data dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 n. 2086.
L’Organo giudicante, nell’argomentare la decisione, ha poi sottolineato che la denominazione ISC è riservata solo ai conti correnti destinati ai consumatori, mentre per tutte le altre categorie di operazioni bancarie l’ISC è denominato TAEG; tale indicatore deve essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
Invero, tale “indicatore” non svolge la funzione di “regola di validità” e non è elemento essenziale del contratto bensì un mero indicatore del costo complessivo del contratto che non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente, ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
Esso, dunque, esplica una sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale e ciò è confermato dalla collocazione delle disposizioni che lo disciplinano nelle circolari della Banca di Italia del 25.07.2003 e del 29.07.2009 nell’ambito della sezione II intitolate “Pubblicità e informazione precontrattuale”.
Sulla base di quanto sopra, l’omissione o l’erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ma può, al più, essere fonte di responsabilità precontrattuale cui consegue un mera obbligazione risarcitoria.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato il ricorso con condanna alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DIVERGENZA ISC/TAEG: NON UN REQUISITO TASSATIVO E INDEFETTIBILE DEL REGOLAMENTO NEGOZIALE
È UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO E NON UN TASSO PROPRIAMENTE INTESO
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi | 08.02.2018 | n.20123
ERRONEA INDICAZIONE ISC: ESCLUSA NULLITÀ DEL CONTRATTO/CLAUSOLE EX ART. 125 TUB
IL PREDETTO “INDICATORE” NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Francesca Neri | 09.01.2018 | n.3
DIVERGENZA ISC-TAEG: IRRILEVANTE IN PRESENZA DELL’ANALITICA INDICAZIONE DEI COSTI NEL CONTRATTO
IN OGNI CASO È INAPPLICABILE IL TASSO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL’ART. 117 TUB
Sentenza | Tribunale di Modena, I sez. civile, dott.ssa Antonella Rimondini | 26.09.2017 | n.1692
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