La supposta divergenza tra TAEG contrattuale ed effettivo, laddove determinata sulla base di formule e criteri di calcolo difformi da quelli prescritti dalla Banca d’Italia, è assolutamente irrilevante; tale difformità, ove accertata, non comporterebbe in ogni caso alcuna nullità contrattuale in quanto il predetto indice costituisce semplicemente un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, ed in quanto tale, non può essere considerato quale condizione contrattuale.
La nullità contrattuale non è configurabile neppure con riferimento al disposto di cui all’art. 117, comma 8, TUB in quanto l’ISC costituisce uno strumento di carattere informativo come emerge dall’art. 9 sezione III capitolo 1 sezione X delle istruzioni della Banca d’Italia, ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale giacchè non richiamato dall’art. 3 sezione III, tanto che anche l’eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell’operazione di finanziamento.
Né in caso di omissione del TAEG/ISC può prefigurarsi una violazione del 4° comma dell’art. 117, con le conseguenze sanzionatorie del 7° comma, laddove, poiché, se il TAEG/ISC non è elemento essenziale del contratto, inevitabilmente cade anche, per l’appunto, anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al 4° comma dell’art. 117.
Posto che l’ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all’art. 125 bis, TUB, la quale sancisce, fra l’altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.
Essendo tale disposizione specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, ne consegue che va esclusa l’applicabilità dell’art. 117 TUB all’ipotesi di errata indicazione del predetto indice, in tutti i contratti non regolati dal capo II del Titolo VI, relativo al “credito ai consumatori” nell’ambito di applicazione definito dalle rilevantissime esclusioni di cui all’art. 122.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Giudice Francesca Neri con la sentenza n. 34 del 09.01.2018.
Nella fattispecie considerata dei mutuatari convenivano in giudizio una Banca formulando una serie di censure avverso il contratto di mutuo fondiario con la stessa stipulato, chiedendone la relativa declaratoria di nullità nonché la condanna della convenuta alla restituzione di quanto asseritamente percepito in maniera indebita.
Si costituiva in giudizio l’intermediario, chiedendo l’integrale rigetto delle domande attoree.
In merito all’asserita nullità del contratto per erronea indicazione del TAEG e conseguente nullità ex art. 117 TUB ed applicazione, in forza dei commi 6 e 7, dei tassi sostitutivi BOT, il Tribunale ha rilevato che la divergenza riscontrata da parte attrice tra il valore contrattuale di tale indice e quello effettivamente applicato al rapporto non poteva avere alcuna rilevanza in quanto determinata sulla base di formule e criteri di calcolo difformi da quelli prescritti dalla Banca d’Italia, specificando altresì che anche laddove determinata in conformità alle prescrizioni di Bankitalia, tale difformità non comporterebbe comunque alcuna nullità contrattuale in quanto il predetto “indicatore” non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità” tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
In merito alla funzione di tale indice ed alle conseguenze della sua erronea o mancata indicazione, il Giudicante ha ritenuto di doversi discostare sia dall’orientamento giurisprudenziale a mente del quale l’omessa indicazione del TAEG/ISC, in quanto elemento tipico del contratto, ne comporterebbe la nullità ex art. 117, 8° comma o, in alternativa, in relazione alla previsione del 4° comma, sia da quello per il quale l’indicazione di un TAEG/ISC errato, poiché inferiore a quello effettivo, incorrerebbe nella sanzione di cui al comma 7° dell’art. 117 in relazione al comma 6.
In particolare, rileva il Magistrato, il primo orientamento è smentito dalla stessa disciplina della Banca d’Italia, che – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l’ISC nell’ambito delle rispettive II Sezioni, dedicate, per l’appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale” e non nella Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”.
Tale collocazione esclude che in tal caso possa determinarsi un’ipotesi di nullità ex art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto, ciò anche in considerazione della disciplina del 2009 in forza della quale l’indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto, circostanza che destituisce di ogni valenza interpretativa contraria il fatto che la disciplina del 2003 imponesse l’indicazione dell’ISC anche nel contratto.
Il Giudicante rileva altresì che poiché, il TAEG/ISC non è elemento essenziale del contratto, inevitabilmente cade anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al 4° comma dell’art. 117, sicchè neppure in ipotesi di totale omissione del indice potrebbe prefigurarsi una nullità contrattuale, con le conseguenze sanzionatorie del 7° comma.
Quanto alla seconda ipotesi, il Tribunale specifica che l’ipotetica erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell’art. 1346 c.c. né ai sensi dell’art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative, e tanto in quanto tale indice non è un ulteriore tasso o costo dell’operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti, sicchè l’erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati analiticamente dettagliati, comportando unicamente un’erronea rappresentazione del costo complessivo del finanziamento.
Così correttamente ricostruita la normativa di riferimento, il Giudicante ha chiarito infine che nell’ipotesi divergenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivamente applicato, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all’art. 125 bis, TUB, la quale sancisce la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma 7 della stessa disposizione.
Tale disciplina, peraltro, si riferisce unicamente ai finanziamenti stipulati nell’ambito dei contratti di credito al consumo, sicchè va esclusa l’applicabilità dell’art. 117 TUB all’ipotesi di errata indicazione del predetto indice, in tutti i contratti non regolati dal capo II del Titolo VI, relativo al “credito ai consumatori” nell’ambito di applicazione definito dalle rilevantissime esclusioni di cui all’art. 122..
Sulla scorta di tali rilievi ed in considerazione dell’infondatezza delle ulteriori doglianze denunciate dagli attori, il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda proposta dai mutuatari condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ERRONEA INDICAZIONE ISC: ESCLUSA NULLITÀ DEL CONTRATTO/CLAUSOLE EX ART. 125 TUB
IL PREDETTO “INDICATORE” NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Francesca Neri | 09.01.2018 | n.3
ISC MUTUO DIVERGENTE: È IRRILEVANTE IN QUANTO HA NATURA SOLO INFORMATIVA
NON RENDE NULLE LE PATTUIZIONI SUGLI INTERESSI RAGGIUNTE DALLE PARTI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.01.2018 | n.183
ART. 117, COMMA 7 TUB: INAPPLICABILE SE L’INTERMEDIARIO APPLICA UN TASSO SUPERIORE A QUELLO PATTUITO
IL CLIENTE PUÒ OTTENERE SOLO IL RICALCOLO APPLICANDO IL TASSO INDICATO IN CONTRATTO
Decisione | ABF – Collegio di Roma, Pres. Sirena, Rel. Montesi | 21.12.2017 | n.17655
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