L’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Ne deriva che l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento ma, al più, un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Il legislatore non sanziona con la nullità l’inesatta indicazione dell’ISC nei contratti di mutuo, potendo eventualmente configurarsi una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell’esecuzione del contratto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi con l’ordinanza del 23.01.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata due CLIENTI agivano in giudizio contro una BANCA con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo di cui chiedevano l’accertamento dell’applicazione di un indicatore sintetico di costo (ISC) superiore rispetto a quello effettivamente dichiarato, nonché l’accertamento della relativa nullità con conseguente sostituzione dell’interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo di BOT e la ripetizione di quanto indebitamente incassato dall’intermediario.
Resisteva in giudizio la BANCA che chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Sul punto, il Giudice ha chiarito che con l’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, pertanto l’erronea indicazione dell’ISC, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento ma, al più, un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Nel caso di specie, i ricorrenti invocavano l’art. 117 TUB per far valere la nullità della clausola contrattuale, ma tale riferimento normativo è stato ritenuto inconferente dal Magistrato, in quanto l’ISC non costituisce una regola di validità, ma piuttosto una regola di condotta.
Neppure risultava applicabile, come sosteneva il ricorrente, il settimo comma dell’art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l’ipotesi in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non era stata contestata.
A sostegno delle proprie affermazioni il Tribunale ha richiamato la recente giurisprudenza in materia secondo cui il legislatore vuole sanzionare con la nullità del contratto – o delle singole clausole – i casi in cui vi sia stata una indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo) esclusivamente nelle ipotesi riconducibili al credito al consumo, esulando da tale ambito operativo la distinta questione della inesatta indicazione dell’ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, invero in quest’ultimo caso, potrebbe eventualmente configurarsi una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, venire in rilievo una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell’esecuzione del contratto.
Alla luce delle considerazioni svolte, ne derivava che, esclusa in radice la nullità affermata dai ricorrenti, diventava irrilevante l’accertamento in fatto circa l’esatta determinazione dell’ISC, posto che l’unico supporto probatorio era rinvenibile nella perizia di parte di cui si dubitava in ordine all’attendibilità.
Per questi motivi, il Tribunale ha rigettato le domande dei ricorrenti condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
DIVERGENZA ISC-TAEG: ESCLUSA NULLITÀ DEL CONTRATTO/CLAUSOLE EX ART. 125 TUB
IL PREDETTO “INDICATORE” NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Francesca Neri | 09.01.2018 | n.3
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/divergenza-isc-taeg-esclusa-nullita-del-contrattoclausole-exart-
125-tub
ISC MUTUO DIVERGENTE: È IRRILEVANTE IN QUANTO HA NATURA SOLO INFORMATIVA
NON RENDE NULLE LE PATTUIZIONI SUGLI INTERESSI RAGGIUNTE DALLE PARTI DEL
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.01.2018 | n.183
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-divergente-irrilevante-quanto-natura-soloinformativa
MUTUO – ISC: L’OMESSA INDICAZIONE NON COMPORTA L’INVALIDITÀ DEL NEGOZIO
COSTITUISCE UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO E NON TASSATIVO
Ordinanza | Tribunale di Livorno, Dott. Franco Pastorelli | 19.07.2017 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-isc-lomessa-indicazione-non-comporta-linvalidita-del-negozio
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno