Nell’ambito di un giudizio di divisione nascente da un’esecuzione immobiliare vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento dei giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall’ingiustificato comportamento della parte.
Nei rapporti tra debitore esecutato e il creditore opera infatti il principio della soccombenza, poiché il creditore non ha un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, essendo egli costretto a partecipare al giudizio per la realizzazione del proprio credito, in conseguenza dell’inadempimento del debitore, il quale integra gli estremi “dell’ingiustificato comportamento”, sicché il creditore ha diritto ad ottenere dal proprio debitore la rifusione per intero delle spese sostenute.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Maria Gabriella Rigoletti con la sentenza n. 3729 del 19.07.2018, resa in merito alla regolamentazione delle spese processuali all’esito di un giudizio di divisione nascente da un’esecuzione immobiliare.
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