ISSN 2385-1376
Testo massima
La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato, determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile di cui il medesimo benefici.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione, Pres. Forte Rel. Dogliotti, con la sentenza n. 6855, depositata in data 03.04.2015.
E’ stato, dunque, compiuto, un ulteriore passo in avanti nella considerazione giuridica di quelle che vengono denominate famiglie di fatto, ancorché sarebbe più corretto parlare di unioni di fatto, in quanto il nostro ordinamento riconosce solo la famiglia fondata sul matrimonio da cui scaturiscono diritti e doveri coercibili a differenza della c.d. convivenza more uxorio.
Va ricordato, infatti, che nel sistema attuale manca una esauriente regolamentazione giuridica delle unioni di fatto che il legislatore stenta ad avviare, ad eccezione di alcuni interventi marginali, rappresentati dalla L. 09/02/2004 n. 40 (in tema di fecondazione assistita delle coppie di fatto), dalla L. 04/04/2001 n. 154 (in tema di estensione al convivente degli ordini di protezione contro gli abusi familiari), dalla L. 08/02/2006 n. 54 (in tema di affido condiviso per i figli di genitori non coniugati), e, soprattutto, dalla Legge 10/11/2012 n. 219 ed il D. Lgs. 14/2013, che ha mutato la disciplina relativa alla filiazione, sancendo ed attuando, rispettivamente, il principio della unificazione dello status di figlio, sia questi nato “nel” o “fuori” del matrimonio. Quest’ultima, invero, espressamente richiamata dalla sentenza in rassegna a motivo di una caratterizzazione della convivenza, che si trasformerebbe in famiglia di fatto tale da rescindere ogni connessione con il tenore ed il modello di vita relativi alla pregressa fase di convivenza matrimoniale, giustificando la cessazione definitiva del diritto a percepire l’assegno divorzile.
È questo “il succo” della decisione de qua.
La sentenza in rassegna dimostra come spesso la Giurisprudenza sappia adeguarsi, più velocemente del legislatore, al mutamento dei costumi sociali attraverso una lettura costituzionalmente orientata dei fenomeni, nella specie riconoscendo dignità alla c.d. unione di fatto (per i fini che riguardano la estinzione del diritto all’assegno divorzile), sulla base di considerazioni già espresse nella precedente sentenza 11/08/2011 n. 17195, cui hanno fatto seguito due altre, del tutto conformi (12/03/2012 n. 3923 e 26/02/2014 n. 4539), ove è stato detto, a chiare lettere, che la “famiglia di fatto, ossia quella caratterizzata da un rapporto stabile e duraturo, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e di sviluppo della personalità di ogni componente e, come tale, meritevole di garanzia costituzionale, ancorché indirettamente, quale fenomeno sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 della Carta Costituzionale, altera e rescinde la relazione con il tenore ed il modello di vita caratterizzato dalla pregressa convivenza matrimoniale e così il presupposto per il riconoscimento dell’assegno divorzile”. Esemplificando, la coppia di fatto annullerebbe il diritto all’assegno a carico dell’ex coniuge divorziato e nei confronti del beneficiario che ha avviato una relazione di tale tipo, purché duratura e stabile, in questi termini giudizialmente accertata. Ciò, fin quando la questione non possa riproporsi in caso di rottura della convivenza more uxorio, sostanziandosi l’esonero del pagamento, da parte del soggetto obbligato, in una ipotesi di quiescenza del diritto all’assegno post-matrimoniale.
Appare utile ricordare che nel percorso tracciato dalla S.C. fino all’attuale approdo si è passati da una concezione negazionista circa la estinzione del diritto all’assegno a favore dell’ex coniuge il quale successivamente al divorzio abbia avviato una convivenza more-uxorio (Cass.24.4.2001 n.6017), ad una possibilista, subordinata al dimostrato miglioramento delle sue condizioni economiche per effetto di tale scelta (Cass.10.11.2006 n.24056), per arrivare come appena rammentato e sulla base di un condivisibile criterio di ragionevolezza, corollario del più generale principio di uguaglianza sostanziale e formale di cui all’art. 3 Cost.- a quella che vede nell’unione di fatto, duratura e stabile, un elemento idoneo per l’esonero da parte dell’ex coniuge obbligato, ancorché non definitivo, collocandosi il diritto all’assegno divorzile in una situazione di quiescenza ( Cass. 17195/2011, Cass. 3923/2012, Cass.4539/2014, già citate). Una condizione, quest’ultima, oggi non più configurabile stante la ritenuta equiparazione, sotto il profilo della estinzione definitiva del diritto all’assegno, tra unione di fatto ed unione de iure fondata sul matrimonio, entrambe idonee ad escludere, poichè frutto di una scelta esistenziale libera e consapevole del coniuge, ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 244/2015